È a norma un impianto del 1990? Cosa dice la legge, cosa dice la professionalità

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Se da un punto di vista giuridico un impianto può essere a norma, la verifica del professionista si rende necessaria per attestare la conformità alla regola dell’arte …

Ai tempi della L. 46/90 la previsione di adeguamento degli impianti esistenti riguardava TUTTI gli impianti (art. 7, comma 3), ma SOLO per gli impianti elettrici era stato previsto un criterio per stabilire se potevano considerarsi già adeguati (art. 5, comma 8 del DPR 447/91). Giustamente (o meglio coerentemente) il DM 37/08 NON prevede obbligo di adeguamento in quanto il transitorio di adeguamento (inizialmente 3 anni e successivamente prorogato) all’epoca della sua pubblicazione era comunque già esaurito anche se rimaneva traccia del fatto che gli impianti elettrici si considerano adeguati se sono soddisfatti i requisiti minimi dettati dall’art. 6, comma 3 (“Gli impianti elettrici nelle unità ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovraccorenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.”). Ovviamente agli eventuali lavori di adeguamento, doveva corrispondere una dichiarazione di conformità, quindi:

  • tutti gli impianti dovevano essere adeguati (anche se per gli impianti non elettrici era soggettivo stabilire i criteri per decidere se un impianto era adeguato o meno – anche se un’interpretazione restrittiva poteva essere
  • Agli interventi di adeguamento doveva corrispondere una dichiarazione di conformità
  • Per gli impianti che, a tutt’oggi non hanno una dichiarazione di conformità, si deve fare una dichiarazione di rispondenza
  • Tuttavia a chi il 13 marzo 1990 disponeva di un impianto elettrico già conforme non era (e non è ex lege) richiesto alcunché infatti:
  • ai sensi della Legge 46/90 gli impianti dovevano essere adeguati, ma per quelli precedenti l’entrata in vigore non esisteva alcun obbligo di disporre di documentazione che lo attestasse
  • solo per gli interventi di adeguamento (e non) eseguiti dopo l’entrata in vigore della Legge 46/90 esiste l’obbligo giuridico di disporre della relativa dichiarazione di conformità alla regola dell’arte.

Il DM 37/08 non ha poi modificato la situazione dal momento che la dichiarazione di rispondenza da esso introdotta è applicabile solo agli impianti (che lo richiedevano) installati dal 13 marzo 1990 al 27 marzo 2008 ovvero nel regno della Legge 46/90. Tutto ciò incontestabile dal punto di vista giuridico non toglie che il responsabile di un impianto che si trovasse ancora nelle condizioni prospettate dal lettore (condomino o amministratore) possa richiedere per propria tranquillità ad un professionista di fiducia una verifica del proprio impianto e l’attestazione che lo stesso è conforme alla regola dell’arte, ma tutto ciò non ha nulla a che vedere né con gli obblighi di legge né con la dichiarazione di conformità e nemmeno con la dichiarazione di rispondenza, documenti che invece hanno un preciso valore giuridico. Questa ovviamente è la forma, nella sostanza, ma è altra cosa, un impianto come quello in esame avrebbe almeno 23 anni ed affermare tecnicamente a scatola chiusa che va certamente tutto bene è un po’ audace. (Angelo Baggini)

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