L’avvocato risponde – Accesso in azienda: questionario e videosorveglianza

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L’avvocato Gianluca Pomante risponde alle lettere dei nostri lettori. In testa ai quesiti, la possibilità di far compilare un questionario a dipendenti e visitatori prima dell’ingresso in azienda e la necessità del consenso dei dipendenti per installare un sistema di videosorveglianza perimetrale esterno

L’avvocato Gianluca Pomante risponde alle lettere dei nostri lettori. In testa ai quesiti, la possibilità di far compilare un questionario a dipendenti e visitatori prima dell’ingresso in azienda e la necessità del consenso dei dipendenti per installare un sistema di videosorveglianza perimetrale esterno.

Questionario pre-ingresso

Alla luce dell’emergenza del coronavirus, posso far compilare a dipendenti e visitatori dei questionari per sapere se sono stati, nelle ultime due settimane, in zone a rischio o se hanno avuto contatti con persone successivamente risultate positive al Covid-19? E posso impedire l’accesso alla mia azienda?

M. N., Treviso

Come ha già chiarito l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, le disposizioni dei decreti emergenziali, che pure hanno ribadito la possibilità delle autorità pubbliche di procedere all’acquisizione di tali dati per contrastare l’emergenza sanitaria, non possono essere interpretate nel senso di ritenere esteso tale diritto al datore di lavoro, poiché un accertamento di questo tipo comporta inevitabilmente il trattamento di dati particolari che può essere gestito, all’interno dell’azienda, solo dal medico del lavoro durante le visite per l’idoneità al servizio.

A maggior ragione, pertanto, tale tipo di quesito non può essere rivolto al visitatore, rispetto al quale neppure il medico del lavoro avrebbe potere d’indagine. L’azienda può scegliere di precludere l’accesso a visitatori e consulenti fino al termine dell’emergenza o imporre l’uso, per gli accessi non indispensabili, di dispositivi di protezione e di disinfettanti, ma non può indagare sullo stato di salute degli interessati, perché ogni cittadino è già tenuto, in caso di condotte a rischio, a darne comunicazione all’autorità sanitaria e a prendere le cautele conseguenti. È molto chiaro, in tal senso, il provvedimento del Garante che testualmente recita: “I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato (…) informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa. La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato”. È invece opportuno, da parte del Responsabile per la Sicurezza, l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi connessi alla nuova minaccia del Coronavirus, per adottare in azienda ogni cautela utile a preservare i dipendenti e i visitatori dalla nuova situazione di pericolo venutasi a creare per effetto dell’epidemia in corso.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Videosorveglianza e consenso dei dipendenti

È necessaria qualche autorizzazione per riprendere il perimetro esterno di un edificio, considerando il passaggio di persone e di auto?

A. P., Brescia

Le uniche condizioni di liceità per l’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di uno spazio lavorativo, indipendentemente dalla finalità, sono l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali oppure il provvedimento di autorizzazione della direzione territoriale del lavoro (di quella nazionale se la richiesta riguarda più unità locali in province diverse), poiché l’art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), anche nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. 151/2015, prevede solo tali circostanze. Recita, infatti, il citato articolo: “Gli impianti audiovisivi (…) possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali (…) In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro”. Ne consegue che, al di là delle finalità, che devono rientrare nelle ipotesi delle esigenze organizzative e produttive, della sicurezza del lavoro o della la tutela del patrimonio aziendale, le installazioni dalle quali può derivare, anche indirettamente, un controllo a distanza dei lavoratori, non sono lecite con il solo consenso prestato dai dipendenti, anche in caso di unanimità, poichè la norma tende a tutelare la parte debole del rapporto contrattuale, che potrebbe essere indotta a prestare il proprio consenso per non contrariare il datore di lavoro. Non rileva neppure il fatto che la finalità sia l’antitaccheggio (che rientra nella tutela del patrimonio) o la sicurezza dei luoghi di lavoro (che ben potrebbe motivare l’installazione, ad esempio, in ambienti a rischio come le farmacie) poichè la norma è chiara nello svincolare l’obiettivo dell’installazione dalle condizioni di liceità già richiamate. In tal senso, è tornata sul punto la Corte Suprema di Cassazione che, con la Sentenza n. 1733 del 17 gennaio 2020 ha nuovamente confermato la ormai consolidata giurisprudenza che esclude la possibilità di dare rilevanza al solo consenso degli interessati.

 

 

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Abbiamo recuperato la vecchia Dichiarazione di Conformità del 1996, che contiene una relazione descrittiva dell’impianto senza alcun disegno. Al fornitore gas posso allegare questa Dichiarazione di Conformità e fare gli Allegati Tecnici Obbligatori solamente per la parte di nuova realizzazione? Naturalmente allegherei anche il disegno di tutto l’impianto, con evidenziata la parte preesistente», chiede un lettore di GT.