«In una palazzina di tre appartamenti un inquilino, mio cliente, deve sostituire la caldaia posizionata in un locale Centrale Termica dove sono installate altre 2 caldaie e servizio degli altri appartamenti. Ogni caldaia, di tipo C a camera stagna, ha una portata termica di 30 kW per una potenzialità totale di 90 kW. Il locale è sprovvisto di Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) data la potenzialità totale di soli 90 kW. Ho riscontrato invece parti non a norma nelle singole tubazioni gas, che però gli altri due inquilini non vogliono adeguare. Posso realizzare la parte d’impianto richiestami dal mio cliente, e rilasciare la Dichiarazione di Conformità completa di Allegati Tecnici Obbligatori?», chiede un lettore di GT.
No. Il locale Centrale Termica non necessita del Certificato Prevenzione Incendi ma deve rispettare i requisiti minimi di sicurezza previsti dal D.M. 8 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi”.
La UNI 7129-2:2015 al capitolo 4.2.1 Prescrizioni e divieti al punto 4.2.1.2 precisa:
“È possibile installare apparecchi di utilizzazione all’interno di locali condominiali quali cantine, androni, lavanderie, solai, sottotetti, se collocati all’interno di vano tecnici (conformi al punto 4.1.2) di pertinenza esclusiva di ogni singola unità immobiliare ed accessibili solo all’utilizzatore, aventi aperture o canali di aerazione ed eventuale ventilazione rivolti esclusivamente verso l’esterno”.
Dato che la Centrale Termica non è a norma, e che esiste contiguità delle installazioni senza separazione per creare una pertinenza esclusiva, non si può procedere all’installazione senza che tutto sia adeguato alla legislazione vigente.