Gli attori lamentavano l’illegittimità del criterio di ripartizione delle spese adottato dall’assemblea, che aveva previsto la suddivisione in proporzione al valore delle rispettive quote proprietarie e in relazione all’altezza del piano, escludendo tuttavia alcuni condomini, segnatamente i proprietari dei vani scala e dei locali commerciali. Il Tribunale accoglieva la domanda e annullava la delibera assembleare; la Corte d’Appello confermava integralmente la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, richiamando principi ormai consolidati in giurisprudenza, ha affermato che:
«[…] nella vigenza della disciplina antecedente alla riformulazione dell’art. 1124 cod. civ., ratione temporis applicabile, che a differenza dell’installazione ex novo di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese vanno suddivise secondo l’art. 1123 cod. civ., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condòmino), quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell’art. 1124 cod. civ.».
«[…] Come tutti i criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, anche quello di ripartizione delle spese di manutenzione e sostituzione degli ascensori può essere derogato, ma la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione deve essere espressamente contenuta o nel Regolamento condominiale (che perciò si definisce “di natura contrattuale”), o in una deliberazione dell’assemblea che venga approvata all’unanimità, ovvero col consenso di tutti i condòmini».
(Cassazione Civile sentenza n. 31675/2025)