Riparazione della conduttura di scarico

Nel caso in esame, una condomina ha impugnato la delibera assembleare contestando l’attribuzione di un addebito di euro 283, quale saldo dei lavori effettuati per la sostituzione di una conduttura di scarico delle acque nere di una porzione dell’immobile, essendo la spesa stata suddivisa in parti uguali tra i condomini interessati anziché per millesimi di proprietà.

 

In primo e secondo grado la domanda della ricorrente non è stata accolta.

Successivamente, la stessa ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, censurando quanto affermato dalla Corte d’Appello in merito alla legittimità della ripartizione delle spese in parti uguali tra i soli condomini interessati, in assenza di tabelle millesimali.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione.

Richiamando un consolidato orientamento, ha ribadito che: a norma dell’art 1123 c.c. le spese necessarie per la conservazione e riparazione delle parti comuni di un edificio in condomino vanno ripartite fra i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno; il fatto che le tabelle millesimali degli edifici in condominio esprimano il valore dei singoli appartamenti ragguagliandolo a quello dell’intero stabile, non impedisce che esse possano essere utilizzate, ai fini della ripartizione delle spese condominiali, anche nell’ipotesi in cui tali spese vadano suddivise, ai sensi dell’art. 1123, primo capoverso c.c., fra i soli condomini che abbiano tratto utilità dalle opere eseguite.

In tal caso, infatti, il rapporto di valore fra i singoli appartamenti e il complesso delle unità immobiliari appartenenti ai condomini che hanno tratto utilità da tali opere ben può essere stabilito in base ai coefficienti millesimali indicati nelle tabelle, previa l’esecuzione delle operazioni aritmetiche occorrenti per calcolare il nuovo rapporto di proporzione”. (Cass. Civ. 1095/2026).

La pronuncia conferma, ancora una volta, la centralità del criterio proporzionale nella ripartizione delle spese condominiali, anche nei casi in cui l’utilità riguardi solo una parte dei condomini.

Ti potrebbero interessare

telecamere

Telecamere sul pianerottolo condominiale: occhio all’inquadratura

«Abito in un condominio di una zona periferica e, avendo subìto un tentativo di furto, vorrei installare una piccola telecamera, o un videocitofono che registra, sulla parete esterna della mia porta di ingresso, puntandola sul pianerottolo. Posso farlo autonomamente o devo chiedere il permesso agli altri condòmini? E quali adempimenti devo seguire?», chiede un lettore di Sicurezza.

Una piattaforma per la libera consultazione di norme tecniche

Online una nuova piattaforma progettata per garantire la libera consultazione delle norme tecniche UNI relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Gru e sicurezza in cantiere

Gru e sicurezza in cantiere

«In cantiere utilizziamo una gru alimentata tramite una presa protetta da un interruttore differenziale da 30 mA, che però interviene continuamente. Il mio ruolo è quello di responsabile tecnico per la parte elettrica, i colleghi, non essendo elettricisti, “risolvono” il problema bypassando l’interruttore, creando quindi una situazione decisamente pericolosa.

Vorrei sostituire il differenziale con uno da 300 mA, che da alcune prove non risulta intervenire. Ma nella Norma CEI 64-8 leggo che nei cantieri “[…] le prese a spina e gli apparecchi utilizzatori mobili permanentemente connessi, entrambi con corrente nominale fino a 32 A, devono essere protetti da dispositivi differenziali con corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA”. Cos’altro potrei fare?», chiede un lettore di Elettro.

bollette

Valore probatorio delle “bollette”

La Corte d’Appello di Roma con una recentissima pronuncia affronta il tema dell’onere della prova nei contratti di somministrazione di gas naturale, in particolare in relazione al valore probatorio delle bollette nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.