In primo e secondo grado la domanda della ricorrente non è stata accolta.
Successivamente, la stessa ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, censurando quanto affermato dalla Corte d’Appello in merito alla legittimità della ripartizione delle spese in parti uguali tra i soli condomini interessati, in assenza di tabelle millesimali.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione.
Richiamando un consolidato orientamento, ha ribadito che: a norma dell’art 1123 c.c. le spese necessarie per la conservazione e riparazione delle parti comuni di un edificio in condomino vanno ripartite fra i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno; il fatto che le tabelle millesimali degli edifici in condominio esprimano il valore dei singoli appartamenti ragguagliandolo a quello dell’intero stabile, non impedisce che esse possano essere utilizzate, ai fini della ripartizione delle spese condominiali, anche nell’ipotesi in cui tali spese vadano suddivise, ai sensi dell’art. 1123, primo capoverso c.c., fra i soli condomini che abbiano tratto utilità dalle opere eseguite.
In tal caso, infatti, il rapporto di valore fra i singoli appartamenti e il complesso delle unità immobiliari appartenenti ai condomini che hanno tratto utilità da tali opere ben può essere stabilito in base ai coefficienti millesimali indicati nelle tabelle, previa l’esecuzione delle operazioni aritmetiche occorrenti per calcolare il nuovo rapporto di proporzione”. (Cass. Civ. 1095/2026).
La pronuncia conferma, ancora una volta, la centralità del criterio proporzionale nella ripartizione delle spese condominiali, anche nei casi in cui l’utilità riguardi solo una parte dei condomini.