In sostanza, la Corte prende in considerazione la possibilità o meno di basarsi sulle mere bollette per provare determinate circostanze nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della società di gestione.
Il Collegio ha ritenuto che l’assenza di una contestazione puntuale circa quanto ingiunto, esonerasse il gestore dall’onere di fornire una prova ulteriore rispetto alla documentazione contrattuale e contabile prodotta.
La Corte ribadisce che lo strumento di misurazione dei consumi, pur non costituendo prova legale, rappresenta il meccanismo di contabilizzazione accettato dalle parti e che la presunzione di veridicità delle sue rilevazioni può essere superata solo mediante una contestazione tecnica e circostanziata dell’utente. In mancanza di tale contestazione, la presunzione semplice non viene meno e non si attiva l’onere probatorio rafforzato in capo al gestore.
Corte d’Appello di Roma (n. 624/2026 del 23 gennaio 2026)