L’obbligo di esperire il tentativo stragiudiziale come condizione di procedibilità si applica quindi esclusivamente alle azioni promosse dagli utenti contro gli operatori mentre, al contrario, i gestori risultano esenti da tale onere quando agiscono contro gli utenti per varie ragioni, tra cui il recupero dei crediti insoluti.
In sostanza, quindi, in tale materia la condizione di procedibilità del tentativo obbligatorio di conciliazione segue una logica asimmetrica essendo sproporzionato in favore del gestore che non ne subisce l’onere.
(Sentenza Tribunale di Napoli N. 1031 del 2026)