Nel caso in esame, un condominio proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo con il quale era stato condannato al pagamento, in favore di una ditta appaltatrice, di una somma dovuta a titolo di corrispettivo per lavori di ristrutturazione eseguiti sullo stabile condominiale
La ditta si costituiva nel giudizio di opposizione e proponeva, altresì, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del condominio al pagamento di un’ulteriore somma relativa a lavori extra, eseguiti su richiesta della direzione lavori e con autorizzazione dell’amministratore. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda della ditta, condannando il condominio al pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo, ma rigettava la domanda relativa ai lavori ulteriori. La decisione veniva confermata in sede di appello.
L’impresa proponeva quindi ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, nel rigettare il motivo di impugnazione, ha ribadito il principio secondo cui: «[…] qualora l’amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 1135, secondo comma, cod. civ., abbia disposto, in assenza di previa delibera assembleare, lavori di straordinaria amministrazione, la relativa obbligazione è riferibile al condominio ove l’amministratore ne abbia speso il nome e quei lavori siano caratterizzati dall’urgenza, mentre, in mancanza di quest’ultimo requisito, non è configurabile alcun diritto di rivalsa o regresso del condominio medesimo, atteso che il relativo rapporto obbligatorio non gli è riferibile, trattandosi di atto posto in essere dell’amministratore al di fuori delle sue attribuzioni, salvo che l’assemblea non abbia approvato ex post i lavori anche con riguardo alla ripartizione dei relativi import».
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente rilevato che i lavori extra non presentassero il requisito dell’urgenza e che non fosse stata fornita prova di una ratifica assembleare successiva. Pertanto, i relativi importi non risultano dovuti dal condominio.
(Cassazione Civile ord n. 31952 del 2025)