Riconoscimento biometrico: tutela della privacy e sicurezza sul lavoro

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riconoscimento biometrico
«Per evitare contatti e assembramenti, all’ingresso dell’ente (Comune) abbiamo installato una telecamera dotata di termoscanner. È possibile snellire ulteriormente le operazioni con una telecamera per il riconoscimento facciale che renda superfluo il badge per le presenze?», chiede un lettore di Sicurezza.

Risponde Gianluca Pomante, avvocato cassazionista esperto di Data Protection.

Il principio di proporzionalità, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e richiamato dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 679 del 24 maggio 2016, non consente l’utilizzo del riconoscimento biometrico come strumen­to per l’identificazione di un soggetto con finalità di rilevazione delle presenze, per quanto in teoria apprezzabile nell’ottica della sicurezza sul lavoro legata alla lotta al Covid-19 e giustificabile nell’esecuzione di un contratto di lavoro o di collaborazione.

Esistono infatti altri strumenti, tra i quali i badge contactless e le ormai diffuse app per smartphone, che consentono di ottenere i medesimi risultati senza dover utilizzare la biometria, che è una tipologia di trattamento estremamente invasiva, anche quando per realizzare il confronto si utilizzi un hash che evita di memorizzare le caratteristiche univoche del viso dell’interessato.

Il Decreto Legge 8 ottobre 2021 n. 139, convertito in legge 3 dicembre 2021 n. 205 (c.d. D.L. capienze), ha ulteriormente specificato che ogni trattamento di tale natura, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è sospeso fino alla definizione di una norma che provveda a disciplinare la misura e comunque, almeno per ora, fino al 31 dicembre 2023. È appena superfluo rilevare che, nei luoghi di lavoro, tale tipologia di trattamento sarebbe considerata eccessiva anche ai sensi dell’art. 4 della L. 300/1970.

Le sole eccezioni previste per l’utilizzo del riconoscimento biometrico riguardano le attività dell’Autorità Giudiziaria e quelle dei sog­getti preposti alla prevenzione e repressione degli illeciti di rilevanza penale. In quest’ul­timo caso, tuttavia, bisogna preventivamente ottenere il parere favorevole dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali.

 

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