Videosorveglianza, modalità per segnalare la presenza delle telecamere

Condividi

«Dovendo installare un nuovo impianto TVCC, dobbiamo considerare obbligatorio l’utilizzo di un QR code per il collegamento all’informativa estesa o è sufficiente indicare nel cartello che il documento è disponibile presso la sede dell’azienda?», chiede un lettore di Sicurezza. 

L’ installazione di un impianto di videosorveglianza, com’è noto, richiede una corretta informazione all’interessato sulla presenza delle telecamere e sul loro raggio d’azione, oltre che sulle modalità di trattamento delle immagini da parte del titolare.

Questi elementi si ricavano dall’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, mentre l’indicazione relativa al cartello da porre in prossimità delle telecamere e il suggerimento sull’utilizzo di un QR code per reperire (rapidamente e con modalità agevoli per chiunque) l’informativa estesa sono semplicemente suggerimenti – dati in prima battuta dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con il noto provvedimento generale del 2010, e successivamente dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali, con le linee guida 3/2019.

Premesso quanto sopra, le informazioni che devono obbligatoriamente essere fornite all’interessato sono quelle previste dall’art. 13 già citato: le indicazioni date dalle autorità amministrative sono sicuramente utili per il titolare che debba dimostrare di aver adempiuto correttamente alle prescrizioni del regolamento, ma non imprescindibili – nel senso che le direttive normative possono essere rispettate anche ricorrendo ad altri strumenti.

Rispondendo al quesito, pertanto, è senz’altro ammissibile un’indicazione sul cartello a segnalare che l’informativa per esteso (o anche semplicemente maggiori informazioni sul trattamento) sono disponibili presso la sede legale dell’azienda, a condizione ovviamente che questa sia nelle vicinanze e facilmente raggiungibile per chiunque. Il QR code – o, in alternativa, un link a un documento pubblicato online – sono sicuramente preferibili per l’immediatezza con cui garantiscono l’esercizio dei diritti dell’interessato; non rappresentano però un elemento negativo di valutazione in caso di un comportamento diverso, purché, per l’appunto, l’esercizio dei propri diritti non sia fortemente limitato o addirittura precluso all’interessato.

A ben vedere, neppure la presenza del cartello – che il Garante vorrebbe graficamente idoneo a suggerire immediatamente la presenza di un impianto di videosorveglianza e posizionato in modo tale da permetterne l’avvistamento prima di entrare nel raggio d’azione delle telecamere e la visibilità anche nelle ore notturne – è un elemento imprescindibile dal quale potrebbe derivare una sanzione, poiché un laser che proietti le medesime informazioni sul terreno (in abbinamento a un altoparlante per avvisare anche i non vedenti della presenza delle telecamere) risulterebbe altrettanto e anche maggiormente efficace, pur in assenza di cartelli. Ma, ovviamente, sarebbe una soluzione antieconomica per il titolare del trattamento dei dati, anche se di sicuro effetto mediatico.

Edicola web

  • n.3 - Giugno 2026 n.3 - Giugno 2026
  • n.2 - Aprile 2026 n.2 - Aprile 2026
  • n.1 - Febbraio 2026 n.1 - Febbraio 2026

Ti potrebbero interessare

Impianti a biomassa

Impianti a biomassa

«Buongiorno, dovrei installare un apparecchio a biomassa – per la precisione una stufa a pellet – all’interno di un monolocale e avrei necessità di sapere se è realizzabile e qual è la norma tecnica di riferimento», chiede un lettore di GT.

Impianto di illuminazione dichiarazione di conformità

Impianto di illuminazione e dichiarazione di conformità

«Il mio condominio ha deciso di installare nel giardino un impianto di illuminazione (lampioni lungo i vialetti e luci sui muri esterni). L’installatore che ha realizzato l’impianto non ha fornito nulla, nemmeno la dichiarazione di conformità e non vuole fornire nulla. Quando gli sono state chieste spiegazioni, ha risposto dicendo di non essere obbligato a rilasciarla perché si tratta di un impianto nuovo, situato all’esterno e non all’interno di un edificio. È vero?», chiede un lettore di Elettro.

studio di tatuaggi

Studio tatuaggi: progettazione e limiti dimensionali

«Per l’impianto elettrico di uno studio di tatuaggi, con superficie 150 m2 e contatore da 9 kW, è necessario il progetto a firma di un tecnico abilitato?», chiede un lettore di Elettro.

impianto GPL

Riutilizzo di un impianto GPL e dichiarazione di conformità

«Nel 1996 abbiamo realizzato, per un cliente, un impianto a gas GPL con serbatoio. Adesso lo stesso cliente ha tolto il serbatoio e ha fatto richiesta per il contatore gas metano. L’impianto verrà modificato solo nel tratto finale, quello che andrà alla nicchia del contatore.
Abbiamo recuperato la vecchia Dichiarazione di Conformità del 1996, che contiene una relazione descrittiva dell’impianto senza alcun disegno. Al fornitore gas posso allegare questa Dichiarazione di Conformità e fare gli Allegati Tecnici Obbligatori solamente per la parte di nuova realizzazione? Naturalmente allegherei anche il disegno di tutto l’impianto, con evidenziata la parte preesistente», chiede un lettore di GT.