Telecamere in ambito domestico e adempimenti per la tutela della privacy

Condividi
Telecamere in ambito domestico

«L’installazione di telecamere in aree private dev’essere indicata ai visitatori?», chiede un lettore di Sicurezza.

Dal punto di vista normativo, l’uso domestico delle telecamere non prevede l’applicazione del Regolamento UE 679/2016 e non sono quindi applicabili neppure gli adempimenti a esso connessi. Tuttavia, è stato ormai ampiamento chiarito che per “uso domestico” può intendersi solo quello che non ha riflessi sulla vita di relazione altrui, dove la telecamera viene utilizzata dal titolare per soddisfare esigenze personali che non possono determinare alcuna conseguenza per gli interessati.

È il principio più volte delineato dall’autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana, secondo la quale anche gli atti semplici di diffusione, come la pubblicazione su un social network o l’estrazione di dati dal DVR per promuovere un giudizio a tutela di un diritto, fanno venir meno il cosiddetto “uso domestico” a favore di un trattamento che rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione del GDPR.

Ne consegue che dovranno essere adottati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 679/2016, in primis i cartelli di preavviso recanti il simbolo delle telecamere, il nome e i recapiti del titolare, la base giuridica (tutela del patrimonio, delle persone, esigenze organizzative ecc.), la durata del trattamento, l’elenco dei diritti esercitabili dall’interessato e il link all’informativa completa per il pubblico.

In conclusione, anche l’impianto di videosorveglianza casalingo deve tutelare i potenziali visitatori (e, soprattutto, eventuali dipendenti e collaboratori come colf, giardinieri, idraulici ecc.), informando sulla presenza di telecamere di sorveglianza nell’abitazione e nelle aree private interne ed esterne, in modo che gli interessati abbiano la possibilità di rivolgersi al titolare per approfondire l’argomento ed eventualmente esercitare i propri diritti.

Richiedi maggiori informazioni

Edicola web

[paperlit id="prj_5c66717ea7555" show_issue="yes" all_title="Edicola Web"]

Ti potrebbero interessare

Scarico fumi di una caldaia a condensazione

«Buongiorno, ho bisogno di una delucidazione per la canna fumaria di una caldaia domestica. Ho installato una caldaia a condensazione a camera stagna (scarico fumi in pressione positiva) in una cascina, dove c’è un tetto basso (zona deposito) e attaccata c’è l’abitazione principale, più alta di un piano (quindi 3-4 mt più alta rispetto alla tettoia). Il vicino contesta il fatto che la canna fumaria non abbia sbocco al di sopra del tetto. Questa affermazione è corretta? La canna fumaria dovrebbe andare al di sopra del tetto della casa principale, anche se si trova ad una distanza di oltre 15 mt dalla stessa? Non basta il rispetto di certe distanze per la canna fumaria?», chiede un lettore di GT.

Privacy e videosorveglianza fuori dal centro commerciale

«Gestisco un centro commerciale e, a causa di alcuni recenti furti delle auto in sosta, vorrei installare un impianto di videosorveglianza nel parcheggio esterno. Quali sono le regole principali e le cautele che devo adottare per non violare la privacy di clienti e dipendenti?», chiede un lettore di Sicurezza.

tubi interrati

Tubi interrati

«Ma, per una villetta unifamiliare, quali sono le dimensioni dei cavidotti/tubi da prevedere dalla strada, e quanti devono essere 1 o 2?» , chiede un lettore di Elettro.

Caldaia di tipo C in locale aerabile

«Sono stato interpellato da un’impresa che sta ristrutturando un appartamento di proprietà privata. Mi hanno chiesto se sia possibile installare una caldaia uso riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria di Tipo C (camera stagna e tiraggio forzato) in un disimpegno come indicato nel disegno allegato.
Il disimpegno comunica con:
– camera doppia con portafinestra
– camera singola con finestra
– bagno con finestra», chiede un lettore di GT.