Contestazione bollette esose e onere della prova

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bolletta
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Il caso di specie originario riguardava un’azienda che aveva ricevuto una bolletta dell’energia di 10 volte superiore ai soliti consumi. L’azienda aveva contestato la bolletta in sede civile ed il giudice di primo grado aveva condannato il fornitore a risarcire la società, per eccessiva onerosità dei costi richiesti ed errore nei consumi.

La Corte di Cassazione, su tale aspetto, con l’ordinanza del 24 settembre 2024, ha stabilito che è sempre il fornitore a dover dimostrare il corretto funzionamento del contatore e i consumi effettivi in caso di contestazione, dando vita di fatto ad un consolidato principio di diritto. (Sentenza n. 25542/2024 terza sezione civile Corte di Cassazione.)

Nel medesimo senso hanno poi, ancor più recentemente proseguito a pronunciarsi i Tribunali di merito di primo grado, stabilendo che in caso di “specifica e puntuale contestazione da parte dell’utente, in tal caso l’onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria e, quindi, a monte, l’effettiva esecuzione della prestazione di cui si pretende il pagamento, deve essere assolto da parte della società di somministrazione, …”. (in questo senso Tribunale di Latina, Sentenza n. 78/2025 del 14-01-2025).

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