Canna fumaria di una stufa a pellet senza certificazioni

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certificazioni canna fumaria stufa a pellet«Mi è capitato di operare su una stufa a pellet da 11 kW, che il proprietario, nel lontano 2006, aveva provveduto personalmente a installare e manutenere – devo dire rispettando le previste modalità -.

La canna fumaria è stata murata quando il piano superiore, una mansarda, era ancora in costruzione ed esce a tetto, come prevede l’attuale normativa. Tengo a precisare che l’impianto è ubicato al quarto piano di un condominio. Nonostante ciò, nel 2006 non gli è stata rilasciata alcuna certificazione. Come posso intervenire per regolarizzare l’impianto?», chiede un lettore di GT.

Premesso che all’epoca dell’istallazione vigeva la norma UNI10683:2005 (Generatori di calore alimentati a legna o da altri biocombustibili solidi – Requisiti di installazione) e che la stessa parla di “installatore” come figura autorizzata all’installazione e alla manutenzione dei generatori di calore alimentati da combustibili solidi, figura definita dalla Legge 46/90 come soggetto abilitato e che in conformità all’articolo 7 della stessa legge, alla fine dei lavori rilascia la dichiarazione di conformità con i relativi allegati obbligatori, non comprendiamo le seguenti affermazioni:

  • rispettando le previste modalità”, ma il proprietario NON era un installatore;
  • non gli è stata rilasciata alcuna certificazione”, il proprietario non essendo un installatore abilitato non poteva rilasciare la dichiarazione di conformità e allegati obbligatori, ma soprattutto “chi doveva rilasciare la certificazione e per che parte dell’impianto”?

Ciò premesso, si precisa che la materia è trattata dalle norme UNI11859-1:2022 – UNI10389- 2:2022 e UNI10683:2022 a cui si rimanda per una lettura integrale. In esse viene prescritto che la revisione e manutenzione degli impianti a biomassa “in esercizio” devono essere eseguiti in base alla UNI10683:2022.

La Regione Lombardia, con D.D.U.O. n. 11237 del 28 luglio 2022 e contemporaneo “Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici civili, in attuazione della d.G.R. XI/3502 del 05.08.2020 e della d.G.R. XI/5360 del 11.10.2021”, nel capitolo Allegati 3 Modelli di Rapporto di controllo si compila il RAPPORTODICONTROLLO1B (gruppi termici a biomassa combustibile) che si allega.

Di seguito si riporta l’articolo 7 della Deliberazione N° XI/ 5360 del 2021 afferente alle “nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa – aggiornamento della DGR3965 del 31 luglio 2015”, contenente i documenti richiesti per questa tipologia di impianti:

Articolo 7 – Documenti dell’impianto

Tutti gli impianti termici devono essere dotati di:

a) libretto di impianto conforme al modello adottato con decreto regionale n. 8224 del 16.6.2021 e ss.mm.ii.;

b) libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dall’impresa che lo ha realizzato o incaricata della manutenzione dell’impianto;

c) libretto con le istruzioni per l’uso, la manutenzione e l’installazione del generatore e delle apparecchiature dell’impianto, fornito dai produttori, e che contiene la certificazione ambientale di cui al D.M. 186/2017, ove prevista;

d) autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, S.C.I.Aantincendio e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;

e) dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/90;

f) i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria, conformi ai modelli adottati con decreto regionale n. 8224 del 16.6.2021 e ss.mm. ii. secondo la tipologia di apparecchio;

g) targa dell’impianto a seguito della procedura di targatura di cui al precedente punto 6.

Nel libretto di installazione, uso e manutenzione dell’apparecchio deve essere indicato, a cura del produttore:

a) la classe di appartenenza, ove prevista dal D.M. 186/2017;

b) le eventuali ulteriori informazioni necessarie affinché siano rispettate le prestazioni emissive;

c) le corrette modalità di gestione del generatore;

d) il regime di funzionamento ottimale;

e) i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compresi i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui deve essere collegato il generatore.

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Abbiamo recuperato la vecchia Dichiarazione di Conformità del 1996, che contiene una relazione descrittiva dell’impianto senza alcun disegno. Al fornitore gas posso allegare questa Dichiarazione di Conformità e fare gli Allegati Tecnici Obbligatori solamente per la parte di nuova realizzazione? Naturalmente allegherei anche il disegno di tutto l’impianto, con evidenziata la parte preesistente», chiede un lettore di GT.