Ponteggi e furti, quali responsabilità?

ponteggi e furtoNel caso in esame una condomina proprietaria di un’unità abitativa ubicata nel condominio Alfa, ha citato in giudizio sia il condominio Alfa che l’impresa Beta affinché venissero entrambi condannati al risarcimento dei danni subiti a causa di un furto avvenuto nel proprio appartamento, furto agevolato dalla presenza di ponteggi, di cui i ladri si erano serviti per raggiungere l’immobile, posta a ridosso dell’edificio dalla ditta Beta esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguire in condominio.

Il Tribunale ha accolto la domanda di parte attrice ritenendo entrambi i convenuti responsabili, “l’impresa appaltatrice ai sensi dell’art 2043 c.c., per aver omesso la dovuta diligenza nel posizionare l’impalcatura, ed il codominio ai sensi dell’art 2051 c.c. per omessa custodia”.

La corte d’Appello ha confermato la sentenza del Tribunale confermando la responsabilità di entrambi i convenuti, responsabilità provata sia a mezzo di prove testimoniali, che da altri riscontri oggettivi effettuati dalle forze dell’ordine i quali escludevano altresì qualsiasi responsabilità dell’attrice nel custodire i preziosi rubati.

Ponteggi e furto in appartamento, la parola alla Cassazione

La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, con il provvedimento n. 41542 del 2021 ha confermato la sentenza emessa in secondo grado in quanto, come ritenuto dalla corte “tutti gli elementi riscontrati hanno consentito di ricostruire, in modo univoco, il furto, le modalità di accesso all’appartamento, l’assenza di sistemi di allarme e di illuminazione sulle impalcature, la presenza di porta blindata nell’appartamento”.

Di conseguenza, ha rigettato il ricorso e confermato la responsabilità in solido del condominio e della ditta appaltatrice.

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