Opere legittime: tetto termico o sopraelevazione?

Il Tar Campania, in materia di costruzione di lastrico e tetto termico ha recentemente statuito che la sostituzione di un lastrico solare con un tetto termico non abitabile non può considerarsi sopraelevazione.

Nel caso in questione, i soggetti ricorrenti, in qualità di comproprietari delle unità immobiliari sottostanti a quella in costruzione, lamentavano che, in violazione degli artt. 90, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 e 1127, comma 2, cod. civ., la sopraelevazione progettata dall’abitazione soprastante integrasse gli estremi della mansarda potenzialmente abitabile e non del mero volume tecnico.

Il Tar, nel valutare la questione nel merito ha al contrario statuito per la sussistenza dei requisiti del mero volume tecnico in qualità di tetto termico, rigettando dunque il ricorso. Nello specifico il Tar ha stabilito che: “trattasi, nella specie, della realizzazione di un “tetto termico”, di cui da parte ricorrente viene predicata solo in via congetturale l’attitudine abitativa del piano mansardato, mentre non viene dimostrata per tabulas la suscettività di innalzare (alla quota di gronda) l’altezza dell’edificio esistente, in modo da integrare gli estremi della denunciata “sopraelevazione”;

– se così è, è evidente che l’opera legittimata giusta PdC n. 3821/2021 non possa ricondursi a quest’ultima tipologia, non costituendo, per le relative caratteristiche altimetriche interne (altezza media pari a m 2,675, inferiore a quella minima, fissata in m 2,70), a norma degli artt. 32 e 69 del TUEC di Angri, volumetria computabile ai fini urbanistici e locale abitabile dal punto di vista funzionale;

– in questo senso, si è osservato, in giurisprudenza, che la sopraelevazione di un piano dell’edificio in muratura, rilevante ai sensi dell’art. 90 del d.p.r. n. 380/2001, consiste nell’innalzamento dell’edificio di un ulteriore piano: la norma si riferisce non già a un generico aumento di volumetria o alla sopraelevazione anche parziale di un piano, bensì, specificamente, per gli edifici in muratura, alla sopraelevazione di un piano e, per gli edifici in cemento armato normale e precompresso, alla sopraelevazione anche di più piani”. (Tar Campania – sentenza n. 1272/2022)

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