Una legge (a metà…) impone una qualifica per chi installa rinnovabili

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Il Decreto Legislativo N.28 del 3 marzo 2011 – “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” – aveva introdotto il concetto di sistema di qualificazione degli installatori e dei manutentori di impianti termici (caldaie, stufe a biomassa), di impianti di produzione da fonte rinnovabile (solare fotovoltaico e termico) sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.

Il D.Lgs N.28/2011: L’obbligo di qualifica…
Il riferimento preciso all’interno del Decreto è l’Art.15 – “Sistemi di qualificazione degli installatori”. Al comma 1 viene detto che “la qualifica professionale per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’Art.4 del D.M. N.37/08”.
Il decreto ministeriale precedentemente citato, ben noto a tutti i progettisti ed installatori elettrici, definisce tali requisiti alternativamente in:

  1. laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta ovvero diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida del D.P.R. del 25/01/08, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definiti dall’Allegato A, area 1 – efficienza energetica – al D.M. del 07/09/11;
  2. diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione […] presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore […];
  3. titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

Non ci sarebbe nessuna novità evidente se il D.Lgs N.28/11 non specificasse che, con decorrenza dal 1° agosto 2013, i requisiti della lettera c) precedentemente citata si intendono rispettati se e solo se:

  • il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto dei criteri stabiliti nell’Allegato N.4 del D.Lgs N.28/11;
  • il periodo di formazione è stato effettuato secondo le modalità individuate nell’Allegato N.4 di cui sopra.

Chi avrebbe dovuto essere responsabile del processo? Il decreto identifica i soggetti responsabili nelle Regioni e nelle Provincie autonome, che avrebbero l’onere di attivare un programma di formazione, dandone comunicazione al Ministero competente. In rincalzo a questi soggetti giuridici avrebbe dovuto intervenire anche ENEA, al fine di favorire omogeneità a livello nazionale e coerenza di criteri, ovvero in caso di inadempienza di Regioni e Province autonome. Termine ultimo: 31 dicembre 2012, ovviamente già decorso in vano.

…ed il suo Allegato N.4
L’Allegato N.4 contiene le linee guida sia relative ai requisiti che il fornitore della formazione deve avere sia al programma di formazione e rilascio della certificazione per gli installatori, riassunte in sostanza come segue:

  • la formazione per la qualificazione deve essere effettuata secondo una procedura trasparente e chiaramente definita;
  • il fornitore di formazione dispone di apparecchiature tecniche adeguate per impartire la formazione pratica;
  • oltre alla formazione di base, il fornitore di formazione deve anche proporre corsi di aggiornamento più brevi su temi specifici, comprese le nuove tecnologie, per assicurare una formazione continua sulle installazioni;
  • la qualificazione degli installatori (corso della durata di 80 ore) ha una durata limitata nel tempo e il rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento (della durata di 16 ore);
  • la formazione per il rilascio della qualificazione degli installatori comprende una parte teorica ed una parte pratica. Al termine della formazione, gli installatori devono possedere le capacità richieste per installare apparecchiatura e sistemi rispondenti alle esigenze dei clienti in termini di prestazioni e di affidabilità, essere in grado di offrire un servizio di qualità e di rispettare tutti i codici e le norme applicabili, ivi comprese le norme in materia di marchi energetici e di marchi di qualità ecologica;
  • la formazione si conclude con un esame in esito al quale viene rilasciato un attestato. L’esame comprende una prova pratica mirante a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a biomassa, di pompe di calore, di sistemi geotermici poco profondi o di sistemi solari fotovoltaici o termici.

Ulteriori informazioni e approfondimenti saranno presenti sul numero di Maggio della rivista Elettro.

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