L’impianto d’allarme non funziona? Va risarcito il danno in caso di furto

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Secondo il cosiddetto principio del “Fatto notorio” il giudice può anche porre a fondamento della decisione, senza bisogno di prove, “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” (art. 115 codice di procedura civile).

A tale principio, si è ispirata di recente la Corte di Cassazione che ha ritenuto fatto notorio, il fatto che un impianto di allarme possa considerarsi utile per evitare un furto o attenuarne le conseguenze. In poche parole, in questi casi le parti sono esentate dal dover provare ciò che si deve ritenere conosciuto dal giudice e dalla collettività.

Ma vediamo come sono andate le cose. Il titolare di una gioielleria subisce un furto a seguito di un buco effettuato dai ladri nel vetro della vetrina, senza che l’allarme scattasse. Decide quindi di agire in giudizio richiedendo alla società che aveva installato l’allarme di essere risarcito. Il giudice di primo grado accoglie la domanda, quello di secondo grado no, non avendo dimostrato l’attore che se l’allarme avesse funzionato, il furto non sarebbe avvenuto.

Riprendendo le parole del giudice dell’appello “mancava del tutto la prova che il furto non sarebbe stato consumato se l’impianto avesse funzionato; considerato che l’azione delittuosa si era sviluppata in cinque minuti, doveva anzi ritenersi che il suono della sirena non avrebbe avuto efficacia decisiva in un tempo così limitato”.

Di diverso avviso, la Corte di Cassazione ha dato invece ragione al gioielliere, sulla base appunto del principio sopra riportato, ritenendo quindi non necessaria la prova sull’idoneità dell’impianto di allarme a scongiurare un furto, poichè tale idoneità costituisce un fatto notorio.

 

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