Protezione dall’amianto: in vigore un nuovo Decreto legislativo

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amianto

È entrato in vigore lo scorso 24 gennaio il Decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2025 (attuativo della Direttiva UE 2023/2668) relativo al rischio amianto, che modifica articoli e allegati contenuti nel precedente Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Il nuovo decreto introduce numerosi cambiamenti rispetto alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. Il Decreto specifica innanzitutto che, fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257 (norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), le nuove prescrizioni si applicano a “tutte le attività lavorative” nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto durante il lavoro, includendo espressamente: manutenzione, ristrutturazione e demolizione; rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto; smaltimento e trattamento dei rifiuti; bonifica delle aree interessate; attività estrattiva o di scavo in “pietre verdi”; lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi.

Viene inoltre precisato che i silicati fibrosi richiamati dalla disciplina sono classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, ai sensi dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Prima di demolizioni, manutenzioni o ristrutturazioni, il datore di lavoro – si legge poi nel Decreto – deve adottare “ogni misura necessaria” per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari. Per edifici antecedenti alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, deve attivarsi chiedendo informazioni (proprietari, altri datori di lavoro) e ricercandole presso altre fonti (inclusi registri pertinenti). Se non disponibili, deve far eseguire l’esame della presenza di materiali contenenti amianto da “operatore qualificato” e acquisirne il risultato prima dell’inizio dei lavori.

Inoltre, per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto (o da materiali contenenti amianto), il datore di lavoro valuta i rischi per stabilire natura e grado dell’esposizione e deve “dare priorità alla rimozione” dell’amianto/materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica. Preventivamente all’inizio dei lavori sopra elencati il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente. La notifica può essere telematica e può avvenire anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. La notifica deve includere almeno una descrizione sintetica di:

  • ubicazione del cantiere (e aree specifiche);
  • tipo e quantitativi di amianto manipolati;
  • attività/procedimenti (protezione e decontaminazione, smaltimento rifiuti, eventuale ricambio aria in ambienti chiusi);
  • numero di lavoratori interessati, elenco dei lavoratori assegnabili al sito, certificati individuali di formazione e data dell’ultima visita medica periodica; data inizio e durata;
  • misure per limitare l’esposizione e elenco dei dispositivi da utilizzare.

È previsto inoltre che la documentazione relativa a tali elementi debba essere conservata per quaranta anni. Il decreto rafforza anche le misure per limitare l’esposizione “al più basso valore tecnicamente possibile” e, nei casi di rischio connesso alla manipolazione attiva, prevede l’uso “sempre” dei DPI, inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. L’uso dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo, e l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione. Per i processi lavorativi, si stabilisce l’obiettivo di evitare la produzione di polvere di amianto o, se non possibile, evitare emissioni nell’aria tramite misure quali: eliminazione della polvere; aspirazione alla fonte; abbattimento continuo delle fibre sospese (acqua nebulizzata e/o incapsulanti). Vengono inoltre introdotti riferimenti espressi alla procedura di decontaminazione dei lavoratori e protezione adeguata per lavori in ambienti chiusi.

Per garantire il rispetto del valore limite e in funzione della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari, durante specifiche fasi operative, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria tramite campionamento personale (ed eventualmente ambientale nell’aria confinata di lavoro). I risultati vanno riportati nel documento di valutazione dei rischi. In caso di superamento del valore limite, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori con produzione di polvere, i lavori devono cessare immediatamente; possono proseguire solo dopo misure adeguate di protezione e dopo individuazione delle cause e adozione delle misure necessarie per ovviare alla situazione.

Per i lavori effettuati in confinamento, l’area confinata deve essere a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica. Inoltre, è rafforzata la previsione di verifica, prima della ripresa di altre attività, dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione, prevedendo espressamente che ciò possa avvenire anche tramite misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro.

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