Conduttori e impianti elettrici al servizio di capannoni

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«Sono co-proprietaria di alcuni capannoni e, dovendo cambiare conduttori dopo molto tempo, vorrei sapere se ci sono differenze sulla tipologia degli impianti elettrici che dovremo installare rispetto alle diverse destinazioni d’uso (magazzino, officina, autolavaggio o altro», chiede una lettrice di Elettro.
Dobbiamo distinguere due piani…

impianti elettrici «Sono co-proprietaria di alcuni capannoni e, dovendo cambiare conduttori dopo molto tempo, vorrei sapere se ci sono differenze sulla tipologia degli impianti elettrici che dovremo installare rispetto alle diverse destinazioni d’uso (magazzino, officina, autolavaggio o altro», chiede una lettrice di Elettro.

Dobbiamo distinguere due piani:

  • quello normativo-legislativo;
  • quello normativo-tecnico (assieme al quale metto anche quello funzionale in virtù dell’art. 132 della Norma CEI 64-8 second cui un impianto non funzionale non è un impianto conforme alla norma).

Da un punto di vista normativo-legislativo, gli impianti elettrici al servizio di capannoni (edifici) destinati a magazzino, officina, autolavaggio o altro rientrano nel campo di applicazione del DM 37/08.

Il DM 37/08 regola la progettazione, l’installazione, la conduzione e manutenzione degli impianti posti al servizio di edifici o delle relative pertinenze. In particolare, il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3 dello stesso DM (art. 8).

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti è richiesta la redazione di un progetto (art. 5) a firma:

  • di un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta al superamento di dati requisiti minimi;
  • dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice negli altri casi.

Nel caso di impianti elettrici relativi ad immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, la redazione del progetto da parte del professionista è richiesta quando:

  • le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione;
  • le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW;
  • la superficie supera 200 m2.

L’impresa deve realizzare gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente ed è responsabile della corretta esecuzione degli stessi.

Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte (art. 6).

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati (art. 7).

Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate (art. 8).

Da un punto di vista normativo tecnico il principale riferimento per gli impianti elettrici in bassa tensione al servizio di capannoni destinati a magazzino, officina, autolavaggio è la Norma CEI 64-8 che dettaglia tutte le prescrizioni di sicurezza da adottare.

Da un punto di vista funzionale, non possiamo certo affermare che gli impianti elettrici al servizio di capannoni destinati a magazzino, officina, autolavaggio siano interscambiabili, ma dipenderanno piuttosto oltre che dall’attività svolta anche dalle specifiche esigenze del conduttore.

Il progettista (tecnico abilitato o tecnico dell’impresa) sarà in grado di compendiare tutte le esigenze proprio nella redazione del progetto che non deve essere un semplice atto amministrativo, ma il momento in cui vengono fatte le scelte che danno forma all’opera (non solo architettonica ma anche impiantistica).

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