Rischio elettrico: pericolosità delle parti attive

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«La protezione di una parte attiva con un coperchio isolante fissato con delle viti con tesa a brugola è sufficiente per garantire la sicurezza in caso di lavori che non prevedono la rimozione del coperchio? È a norma?», chiede un lettore di Elettro.

Domanda interessante. Non tutte le parti attive sono pericolose a priori…

«La protezione di una parte attiva con un coperchio isolante fissato con delle viti con tesa a brugola è sufficiente per garantire la sicurezza in caso di lavori che non prevedono la rimozione del coperchio? È a norma?», chiede un lettore di Elettro.

Domanda interessante. Non tutte le parti attive sono pericolose a priori e, per valutare se un lavoro presenta un rischio elettrico, occorre riferirsi non a tutte le parti attive, ma solo a quelle pericolose e accessibili.

L’effettiva pericolosità di una parte attiva deve essere valutata in relazione a uno specifico pericolo (contatto diretto, arco elettrico). Una parte attiva pericolosa (ossia avente un valore di tensione superiore a quello fissato dalla Norma CEI 64-8 in funzione del tipo di sistema) deve essere considerata accessibile se non sono completamente rispettate le prescrizioni dei metodi di protezione contro i contatti diretti, definite dalle norme tecniche, in particolare dalla Norma CEI 64-8 e dalla Norma CEI EN 61936-1.

Operativamente, ad esempio, la parte attiva pericolosa è considerata accessibile se è:

  • priva di isolamento (nuda);
  • protetta da un involucro o una barriera con un grado di protezione inferiore a IPXXB, oppure questi non sono saldamente fissati, oppure ancora possono essere rimossi senza l’uso di una chiave o di un attrezzo;
  • protetta da ostacoli o il distanziamento risulta inefficace in relazione all’attività che si deve svolgere e/o ai mezzi impiegati, consentendo quindi di avvicinarsi pericolosamente alla parte attiva pericolosa.

Vale la pena sottolineare che l’accessibilità a una parte attiva non va verificata solo in termini di assenza o inefficacia delle misure di protezione, ma anche in relazione alla qualifica delle persone. Ad esempio, la presenza di sole misure parziali di protezione contro i contatti diretti (ostacoli, distanziamento) in aree in cui è permesso l’accesso a persone comuni, equivale, di fatto, a non avere misure di sicurezza idonee a proteggerle.

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