Accise dell’energia elettrica e relativa competenza

Accise dell’energia elettricaAnche la Corte di Giustizia Europea nella causa UE 11/04/2024 CAUSA C-316/22, si era occupata di alcune rilevanti questioni concernenti l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica.

La Corte europea ha in particolare affermato sul punto che: «[…] il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell’onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un’imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un’azione civilistica per la ripetizione dell’indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell’imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell’ambito di tale azione, in ragione dell’impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati».

Seguendo tale principio giuridico la Corte di Cassazione italiana, ha a sua volta affermato che: «[…] l’impossibilità del consumatore ad agire nei confronti del fornitore, discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell’ordinamento interno, senza doversi accertare l’eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore», con ciò modificando il precedente orientamento che invece vedeva la possibilità del consumatore di rivolgersi all’erario solo in caso di fallimento del fornitore e rendendolo dunque possibile a prescindere dalla condizione soggettiva del fornitore stesso.

(Corte di Cassazione n. 21154/2024 del 29/07/2024).

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