Con la sentenza n. 8573 del 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato una vicenda riguardante il titolare di un’azienda edile, condannato in primo grado per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L’imputato aveva dichiarato falsamente che i lavori di rifacimento delle facciate erano stati avviati nel dicembre 2021.
Nella propria difesa, l’imputato aveva eccepito l’assenza di qualsiasi condotta fraudolenta ai danni dei condomini, sostenendo che, sebbene l’inizio dei lavori fosse stato comunicato alle autorità competenti entro la fine di dicembre, questi non erano poi effettivamente iniziati per cause non imputabili a lui, bensì ai committenti, i quali non avevano svolto le attività necessarie per consentire l’avvio degli interventi.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato tale motivo di impugnazione, chiarendo che oggetto della contestazione “non è di aver frodato i proprietari degli immobili oggetto dei lavori, bensì di aver fraudolentemente ottenuto la possibilità di fruire del cd sconto in fattura e la cedibilità del credito d’imposta risultante dal cd bonus facciate mediante la produzione all’amministrazione finanziaria di documenti (il cd visto di conformità) contenente dichiarazioni ideologicamente false in ordine all’effettivo inizio dei lavori (falsità ideologica che, come detto, la difesa neppure contesta).
Le ragioni per le quali i lavori non sono stati avviati nei termini dichiarati, l’imputabilità di tali ragioni ai committenti, così come il grado di coinvolgimento e di consapevolezza che i condomini e gli amministratori avevano delle condotte illecite volte ad ottenere indebitamente il bonus, sono irrilevanti ai fini che qui interessano in quanto non potrebbero escludere il fatto che l’amministrazione finanziaria è stata comunque tratta in inganno”.
Di conseguenza, la decisione ribadisce un principio di particolare rilievo: ai fini della configurabilità del reato di truffa ai danni dello Stato, assume centralità la falsità delle dichiarazioni rese per ottenere indebiti vantaggi fiscali, a prescindere dalle cause che abbiano impedito la concreta esecuzione dei lavori o dal coinvolgimento di altri soggetti. Ciò che rileva è l’idoneità della condotta a indurre in errore l’amministrazione finanziaria e a consentire l’accesso a benefici fiscali non spettanti.