Appalti: riconoscimento del vizio e prescrizione decennale

Il condominio Alfa citava in giudizio la ditta Beta per difetti riguardanti alcuni lavori di rifacimento eseguiti dalla stessa nel condominio e chiedeva al giudice di competenza la condanna della convenuta all’eliminazione dei vizi denunciati nonché al risarcimento dei danni patiti.

La ditta Alfa si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare il superamento dei termini di decadenza e di prescrizione dell’azione. Il giudice di primo grado accolse la domanda del condominio; la ditta Alfa impugnava pertanto la sentenza dinnanzi alla Corte d’Appello di competenza lamentando l’erroneità della pronuncia in quanto, secondo quanto asserito dalla ditta Alfa, i lavori eseguiti non rientravano nella fattispecie cui all’art 1669 c.c. ma nell’art 1667 c.c. essendo opere di ristrutturazione edilizia, nello specifico opere di rifacimento dell’intonaco.

Anche in questo secondo grado di giudizio le domande del condominio furono accolte. La ditta Alfa proponeva di conseguenza ricorso in Cassazione e il Giudice di legittimità, all’esito del giudizio, confermando sostanzialmente quanto già statuito dalla Corte d’appello, affermò che: «il riconoscimento dei vizi ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente di termini di decadenza e prescrizione di cui all’art 1667 c.c., costituendo fonte di un’autonoma obbligazione di “facere” che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, che non estingue quella originaria a meno di uno specifico accordo novativo, non è soggetta ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all’ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l’inadempimento contrattuale.» (Cass. civ. n. 10342/2020).

Difatti, come rilevato dalla Corte di Cassazione, a prescindere dalla tipologia di lavoro svolto, (se rientrava o meno nella disciplina cui all’art 1669 c.c. o in alternativa 1667 c.c.), quello che interessava e contraddistingueva il caso di specie è stato il riconoscimento del vizio da parte della ditta Alfa per effetto del quale si sono superati i limiti di decadenza e prescrizione stabiliti dalla norma di riferimento, trovando pertanto applicazione il termine decennale.

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