Ascensore: l’eliminazione delle barriere architettoniche

“In tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la L. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici sicché, avuto riguardo al pregiudizio lamentato dal compossessore, l’installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, rientra fra le opere di cui all’art. 27 comma 1 della L. 118/1971 ed all’art.1 comma 1 del DPR 384 del 1978.

Il principio sopra riportato è stato espresso Corte di Cassazione, seconda sezione, in una recente Sentenza (n. 9101/2018) relativamente a una controversia instaurata tra due condomini ove il ricorrente chiedeva l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a seguito dell’abbattimento del muro perimetrale posto sul ballatoio di una rampa di scale eseguito dall’altro condomino per l’installazione della porta di ingresso di un ascensore. Tale costruzione era necessaria per quest’ultimo per poter accedere al proprio appartamento essendo disabile e impossibilitato ad utilizzare la rampa di scale.

La Cassazione alla luce dei fatti ha rilevato come l’innovazione apportata non comportasse né la lesione del diritto dei condomini al godimento del bene comune, né arrecasse alcun pregiudizio alla stabilità e al decoro architettonico dello stabile mentre, di contro, era uno strumento necessario a tutela dell’interesse del soggetto disabile; di conseguenza sulla base delle argomentazioni esposte la Corte rigettava il ricorso presentato.

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