Danno da infiltrazioni e responsabilità solidale

infiltrazioni danni
Water drips from a damaged ceiling tile with a large brown stain onto a purple wall featuring a dark floral border.

La controversia trae origine da danni da infiltrazioni d’acqua subiti dall’appartamento sottostante, causati da difetti del sistema di smaltimento delle acque e dall’ostruzione del bocchettone di scarico del terrazzo a livello dell’unità sovrastante.

In primo grado veniva condannato il solo condominio.

La Corte d’appello accertava invece un concorso di responsabilità ex artt. 2051 e 2055 c.c. tra condominio, proprietario e conduttore dell’unità sovrastante, condannandoli in solido. Il conduttore proponeva ricorso per cassazione, sostenendo, tra le varie motivazioni, che la sua responsabilità dovesse essere limitata alla quota di un terzo ai sensi dell’art. 1126 c.c.

La Corte di cassazione ha affermato che:

in presenza di un medesimo danno da infiltrazioni all’appartamento sottostante, provocato da più soggetti, quali, nella specie, il locatore ed il conduttore titolari di diritto di uso esclusivo di una terrazza a livello ed il condominio (ovvero i condomini titolari delle unità immobiliari coperte dalla terrazza), e dunque nel concorso di diversi titoli di responsabilità extracontrattuale, il regime di solidarietà imposto dall’art. 2055 c.c. comporta che la domanda del danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire per intero il risarcimento da ciascuno degli obbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno, non rilevando, quindi, rispetto all’attore, i limiti del terzo o dei due terzi, pari alle frazioni imputabili all’uno o agli altri a norma dell’art. 1126 c.c. (viceversa operanti nei rapporti interni fra i corresponsabili, ove in tal senso sia stata formulata apposita domanda ai fini del regresso).”

La corte pertanto rigettava il ricorso.

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