Difetti dell’impianto elettrico e sospensione dei canoni di locazione

Recentemente la giurisprudenza di merito è intervenuta ribadendo l’impossibilità per il conduttore di sospendere arbitrariamente i pagamenti del canone di locazione anche in casi di difetti all’impianto elettrico e/o all’impianto di condizionamento.

In sostanza, quindi, anche qualora il conduttore dovesse necessitare di interventi del locatore su impianti elettrici, e gli stessi non siano prontamente portati a termine, non gli sarà comunque permessa la sospensione dei pagamenti del dovuto. Difatti il Tribunale, seguendo un costante orientamento, ha affermato che:

«[…] l’omesso pagamento delle mensilità, integra una condotta d’inadempimento arbitraria, perché non è consentito al conduttore, neppure quando vanti un credito da ripetizione di indebito nei riguardi del locatore, di astenersi totalmente dal versamento del canone a meno che non sia integralmente privato della disponibilità della res locata.

Si premette che il mancato pagamento del canone di locazione convenzionalmente fissato non è giustificato se non quando sia stato giudizialmente accertato, in via definitiva, che le somme pretese non sono dovute o sono dovute nel minore ammontare corrisposto, creandosi altrimenti la violazione del sinallagma contrattuale ed uno squilibrio tra le prestazioni delle parti sulla base di un inammissibile comportamento, con la conseguenza che se tale comportamento assume il carattere della gravità in relazione alla volontà espressa dalle parti, alla natura e alle finalità del rapporto, soprattutto in relazione all’interesse dell’altro contraente, si giustifica, la risoluzione del rapporto (Cass. Civ. n. 2580/1985)».

(Tribunale di Lamezia Terme, Sent n. 12/2024 del 10-01-2024).

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