Infortunio sul lavoro e rimozione linee vita: di chi è la responsabilità?

Con la sentenza n. 2179 del 2022 la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sulla questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro.

Nel caso in esame il datore di lavoro è stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Quest’ultimo presentava pertanto ricorso in cassazione ritenendo che la causa dell’infortunio del lavoratore era da ricondurre a una condotta imprudente posta in essere dal lavoratore il quale aveva eseguito il lavoro commissionato senza agganciare l’imbracatura alla linea vita.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha sostanzialmente richiamato le argomentazioni della corte d’appello la quale, seppur preso atto della condotta imprudente del lavoratore, ha accertato l’assenza della linea vita rimossa qualche giorni prima dell’ultimazione dei lavori non liberando pertanto il datore di lavoro dalle proprie responsabilità.

Ha affermato infatti che: «In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l’osservanza delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile».

(Sent. Corte Cass. n. 2179/2022).

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