Lavori in condominio e profili di responsabilità del direttore lavori

La Cassazione si è esposta nuovamente in tema di responsabilità del direttore lavori in caso di danni procurati a terzi.

Nello specifico, il giudice di legittimità ha ribadito il principio secondo cui: «il direttore dei lavori deve assicurare l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Ne consegue che non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore.

In particolare l’attività del direttore dei lavori si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati».

Nel caso in esame è stato difatti contestato al direttore lavori l’omessa vigilanza e controllo sull’attività svolta dall’impresa appaltatrice in tutte le fasi di compimento dell’opera. Nello specifico l’impresa appaltatrice utilizzava per il montaggio di alcune ringhiere dei tasselli non idonei tanto da causare il distacco della stessa ringhiera e la morte del proprietario dell’immobile.

Secondo la Corte di Cassazione, in applicazione del principio sopra richiamato, il direttore lavori avrebbe dovuto verificare prima del montaggio il tipo di tassello utilizzato, fornire le indicazioni sulle modalità di installazione e vigilare affinché il lavoro fosse eseguito a regolare d’arte. Di conseguenza veniva confermata la sentenza di secondo grado e la condanna del direttore lavori.

(Corte di Cassazione sentenza n. 36125/2024).

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