È difetto di costruzione se l’insonorizzazione non comprende anche terrazzo e locali non abitabili?

La vicenda in esame trae origine da un contenzioso avente ad oggetto il difetto di un immobile per la mancata insonorizzazione di alcune parti dell’edificio condominiale, nello specifico del terrazzo e dei locali non abitabili.

La Corte di Cassazione intervenuta sulla vicenda, all’esito dei precedenti gradi di giudizio, nel richiamare quando deciso dalla Corte d’Appello ha rilevato che anche le terrazze e i locali non abitabili avrebbero dovuto essere sottoposte agli adempimenti previsti per il rispetto dei requisiti acustici degli edifici e ai parametri di insonorizzazione previsti dal D.P.C.M. 5.12.1997 visto che, in assenza, il rumore che si manifestava in esse si propagava all’interno degli appartamenti.

Di conseguenza ha ritenuto che: «[…] i predetti locali fanno parte della abitazione, costituendone anzi, almeno alcuni, una componente essenziale. Non si vede del resto come la normativa in discorso, che tende ad evitare l’esposizione delle persone a rumori tali da pregiudicare lo svolgimento della loro normale attività, non debba trovare applicazione all’unità abitativa nella sua interezza, ma solo ad alcune parti di essa.

In proposito, è sufficiente osservare che l’art. 2 del decreto 5. 12. 1997 richiama, ai fini della sua applicazione, la nozione di “ambienti abitativi” di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), legge n. 447 del 1995, secondo cui per “ambiente abitativo” deve intendersi ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza delle persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive.

La formula normativa, che si spiega alla luce della tabella A di cui al decreto citato che, nel classificare gli ambienti abitativi, richiama non solo gli edifici destinati a residenza, ma anche quelli adibiti ad uffici, ospedali, scuole, eccetera, con espressa esclusione solo degli edifici destinati ad attività produttive, appare pertanto chiara nell’affermare che i locali all’interno dei predetti edifici rientrano nella citata nozione di ambiente abitativo».

(Cass. Civ. ord. N. 5487/2023)

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