Mancato rilascio delle certificazioni impianto elettrico

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Nel caso in esame Tizio, quale committente, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla ditta che ha eseguito dei lavori di ristrutturazione nel suo appartamento per il pagamento di detti lavori chiedendo altresì, in via riconvenzionale domanda di risarcimento danni subiti per il mancato rilascio delle certificazioni relative all’impianto elettrico.

In seguito ai due gradi di giudizio, che hanno visto entrambe le parti parzialmente vittoriose riconoscendo, seppur in misura economicamente diversa, entrambe le posizioni, è stato promosso dal committente ricorso in cassazione non ritenendosi soddisfatto delle argomentazioni poste a sostegno del suo diritto al risarcimento del danno.

La Corte, nel rinviare la sentenza alla Corte d’Appello competente, ha dettato il principio da applicare in merito alla valutazione dei danni da mancato rilascio delle certificazioni dell’impianto elettrico ritenendo che:

«[…] il risarcimento del danno da liquidare dovrà essere parametrato all’effettivo pregiudizio risentito dall’odierna ricorrente in conseguenza del mancato rilascio delle certificazioni: detto danno, pertanto (…) non potrà che essere finalizzato a coprire il pregiudizio subito dalla committente per il solo ritardo nel rilascio delle certificazioni (che, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, devono essere consegnate una volta terminati i lavori); in caso contrario, il danno dovrà essere rapportato al costo che la Iotti dovrà sostenere per ottenere dette certificazioni da altra impresa, potendo il risarcimento essere liquidato in misura pari al costo dei lavori nel solo caso in cui dovesse emergere che gli impianti, per come realizzati, non possano ottenere le relative certificazioni».

(Cassazione Civile ord. n. 34785/2023).

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