Quando la sospensione dell’energia elettrica è illegittima?

La vicenda trae origine dalla richiesta di risarcimento avanzata da Tizio nei confronti della società di energia elettrica Alfa; lamenta Tizio l’inadempimento contrattuale stante la sospensione del servizio per oltre venti giorni nonostante Tizio, a seguito della ricezione di un sollecito di pagamento per fatture scadute e rimaste insolute, avesse provveduto all’immediato pagamento.

La Corte di Cassazione si è così in definitiva pronunciata: “il contratto di utenza di energia elettrica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta rappresenta una specificazione contrattuale dell’art 1565 c.c. (…..); ne consegue che la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l’inadempimento dell’utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l’utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero, nella specie, dalla ignoranza incolpevole dell’avvenuto pagamento. La mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall’utente, non esclude l’obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione” (Cass. Civ n. 25731/2015).

Pertanto, confermato l’inadempimento contrattuale di Alfa, Tizio andrà risarcito dei danni patiti a seguito dell’illegittima sospensione della fornitura.

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