Videosorveglianza in condominio: è sufficiente l’approvazione a maggioranza

videosorveglianzaNel caso in esame, una condomina impugnava la delibera con la quale l’assemblea condominiale approvava a maggioranza l’installazione di un sistema di videosorveglianza in condominio.

Riteneva infatti, l’attrice, che per tale delibera era necessaria l’approvazione all’unanimità non essendo sufficiente la maggioranza.

Sia il giudice di primo grado sia la corte d’appello hanno rigettato le domande di parte attrice ritenendo valida la delibera assunta.

È stato pertanto depositato ricorso in Cassazione la quale, confermando quando disposto dal giudice di secondo grado, ha rilevato che: «il nuovo art. 1122 ter c.c., ha introdotto, nel sistema della disciplina condominiale, la video sorveglianza. La nuova disposizione prescrive che le deliberazioni concernenti l’installazione su parti comuni di impianti volti a consentire la video sorveglianza di essi sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c., comma 2».

L’art 1136 comma 2 prevede infatti che sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio; di conseguenza, in tema di videosorveglianza non è necessaria l’approvazione all’unanimità essendo sufficiente, per l’approvazione della delibera, la maggioranza indicata nella norma cui sopra.

(Cass. Civ. ord. N. 14969 del 2022)

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