Non è consentito al giudice amministrativo procedere a interpretazione correttiva di certificati contenenti indicazioni tecniche contraddittorie o erronee, spettando al richiedente l’onere di produrre certificazioni corrette e conformi ai requisiti prescritti.
La presenza di certificazioni difformi, con valori di rendimento differenti basati sui medesimi report di prova e senza adeguata giustificazione tecnica fondata su nuove prove, costituisce irregolarità sostanziale che legittima il diniego di accesso agli incentivi.
Le autocertificazioni rilasciate dal costruttore o dal distributore non sono equipollenti alla certificazione dell’ente terzo qualificato e non possono supplire alle carenze o difformità di quest’ultima.
In tema di contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis L. 241/1990, non sussiste obbligo di perfetta specularità tra i motivi del preavviso di rigetto e quelli del provvedimento finale, potendo l’Amministrazione integrare o precisare le ragioni del diniego all’esito del contraddittorio, purché sia garantita la conoscenza dei motivi ostativi e la possibilità di difesa.
(TAR Lazio sentenza n. 22746 del 2025)