«Sono un installatore abilitato e devo realizzare due nuove tubazioni gas metano DN 63 destinate a: Palazzina n. 1: centrale termica centralizzata; Palazzina n. 2: sei abitazioni con utenze gas autonome. Quale documentazione deve essere predisposta? È necessario il progetto di un professionista abilitato? Inoltre, se le tubazioni sono terminate ma gli impianti non sono ancora completamente ultimati e collegati agli apparecchi, è possibile rilasciare la Dichiarazione di Conformità (Di.Co.)?», chiede un lettore di GT.
La documentazione necessaria non dipende dal solo diametro della tubazione, ma dalla configurazione dell’impianto, dalla portata termica, dalla pressione di alimentazione e dagli apparecchi serviti.
- Palazzina n. 1 – Centrale termica
Se la tubazione alimenta una centrale termica con portata termica complessiva superiore a 35 kW, il principale riferimento tecnico è la UNI 11528:2022, relativa agli impianti a gas con portata termica maggiore di 35 kW.
Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 37/2008, per gli impianti di distribuzione e utilizzazione di gas combustibile con portata termica superiore a 50 kW, il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all’albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta. Il progetto dovrà definire almeno percorso e dimensionamento della tubazione, materiali, sistemi di giunzione, dispositivi di intercettazione, modalità di posa, pressione di alimentazione e apparecchi serviti.
Se la centrale termica supera 116 kW, deve inoltre essere verificata l’applicazione del D.P.R. 151/2011, Allegato I, attività n. 74, e della specifica normativa di prevenzione incendi.
- Palazzina n. 2 – Sei utenze autonome
Per le sei abitazioni occorre individuare con precisione la configurazione della rete comune e i punti di inizio dei singoli impianti.
Per gli impianti domestici con apparecchi aventi singola portata termica nominale non superiore a 35 kW, trova generalmente applicazione la serie UNI 7129:2015, con particolare riferimento alla UNI 7129-1:2015 per l’impianto interno.
Anche in questo caso il diametro DN 63, da solo, non determina l’obbligo di progetto professionale: devono essere valutate la configurazione dell’impianto e le relative portate termiche, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 37/2008.
Documentazione dell’installatore
Prima dell’esecuzione dei lavori deve essere disponibile, quando previsto, il progetto dell’impianto.
Al termine dell’intervento l’impresa installatrice rilascia la Dichiarazione di Conformità ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/2008, corredata dagli allegati obbligatori pertinenti, tra cui:
- progetto;
- relazione con tipologia dei materiali utilizzati;
- schema dell’impianto realizzato;
- eventuale documentazione relativa alle varianti;
- esito delle prove e verifiche previste dalla normativa applicabile.
Quando può essere rilasciata la Di.Co.?
L’art. 7, comma 1, del D.M. 37/2008 stabilisce che la Dichiarazione di Conformità viene rilasciata “al termine dei lavori”, dopo avere effettuato le verifiche previste dalla normativa vigente. Pertanto, la Di.Co. non deve essere utilizzata per dichiarare ultimato un impianto che deve ancora essere completato.
La possibilità di rilasciare una dichiarazione riferita esclusivamente a una porzione o a un lotto funzionale di un impianto nuovo non ancora ultimato richiede particolare cautela, poiché l’art. 7, comma 3, del D.M. 37/2008 disciplina espressamente il caso di rifacimento parziale. Il DN 63 non determina, da solo, l’obbligo di progetto. Devono essere considerate potenza, pressione, configurazione della rete e apparecchi alimentati.
Per la centrale termica >35 kW il riferimento principale è la UNI 11528:2022; per gli impianti domestici trova generalmente applicazione la UNI 7129:2015.
Il progetto professionale è richiesto nei casi previsti dall’art. 5 del D.M. 37/2008, mentre la Di.Co. deve essere rilasciata al termine dei lavori oggetto della dichiarazione, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.
