Tubazioni di alimentazione gas metano per centrali termiche

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«Sono un installatore abilitato e devo realizzare due nuove tubazioni gas metano DN 63 destinate a:  Palazzina n. 1: centrale termica centralizzata; Palazzina n. 2: sei abitazioni con utenze gas autonome. Quale documentazione deve essere predisposta? È necessario il progetto di un professionista abilitato? Inoltre, se le tubazioni sono terminate ma gli impianti non sono ancora completamente ultimati e collegati agli apparecchi, è possibile rilasciare la Dichiarazione di Conformità (Di.Co.)?», chiede un lettore di GT.

 

 

La documentazione necessaria non di­pende dal solo diametro della tubazione, ma dalla configurazione dell’impianto, dalla portata termica, dalla pressione di alimentazione e dagli apparecchi serviti.

  • Palazzina n. 1 – Centrale termica

Se la tubazione alimenta una centrale termica con portata termica complessi­va superiore a 35 kW, il principale riferi­mento tecnico è la UNI 11528:2022, rela­tiva agli impianti a gas con portata termi­ca maggiore di 35 kW.

Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 37/2008, per gli impianti di distribuzione e utilizzazio­ne di gas combustibile con portata ter­mica superiore a 50 kW, il progetto de­ve essere redatto da un professionista iscritto all’albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta. Il progetto dovrà definire almeno per­corso e dimensionamento della tubazio­ne, materiali, sistemi di giunzione, dispo­sitivi di intercettazione, modalità di posa, pressione di alimentazione e apparecchi serviti.

Se la centrale termica supera 116 kW, deve inoltre essere verificata l’appli­cazione del D.P.R. 151/2011, Allegato I, at­tività n. 74, e della specifica normativa di prevenzione incendi.

  • Palazzina n. 2 – Sei utenze autonome

Per le sei abitazioni occorre individua­re con precisione la configurazione del­la rete comune e i punti di inizio dei sin­goli impianti.

Per gli impianti domesti­ci con apparecchi aventi singola porta­ta termica nominale non superiore a 35 kW, trova generalmente applicazione la serie UNI 7129:2015, con particolare ri­ferimento alla UNI 7129-1:2015 per l’im­pianto interno.

Anche in questo caso il diametro DN 63, da solo, non determina l’obbligo di progetto professionale: de­vono essere valutate la configurazione dell’impianto e le relative portate termi­che, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 37/2008.

Documentazione dell’installatore

Prima dell’esecuzione dei lavori deve es­sere disponibile, quando previsto, il pro­getto dell’impianto.

Al termine dell’intervento l’impresa in­stallatrice rilascia la Dichiarazione di Conformità ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/2008, corredata dagli allegati obbli­gatori pertinenti, tra cui:

  • progetto;
  • relazione con tipologia dei materiali utilizzati;
  • schema dell’impianto realizzato;
  • eventuale documentazione relativa al­le varianti;
  • esito delle prove e verifiche previste dalla normativa applicabile.

Quando può essere rilasciata la Di.Co.?

L’art. 7, comma 1, del D.M. 37/2008 sta­bilisce che la Dichiarazione di Conformi­tà viene rilasciata “al termine dei lavori”, dopo avere effettuato le verifiche previ­ste dalla normativa vigente. Pertanto, la Di.Co. non deve essere utiliz­zata per dichiarare ultimato un impianto che deve ancora essere completato.

La possibilità di rilasciare una dichiara­zione riferita esclusivamente a una por­zione o a un lotto funzionale di un im­pianto nuovo non ancora ultimato ri­chiede particolare cautela, poiché l’art. 7, comma 3, del D.M. 37/2008 discipli­na espressamente il caso di rifacimento parziale. Il DN 63 non determina, da solo, l’obbligo di progetto. Devono essere con­siderate potenza, pressione, configura­zione della rete e apparecchi alimentati.

Per la centrale termica >35 kW il riferi­mento principale è la UNI 11528:2022; per gli impianti domestici trova general­mente applicazione la UNI 7129:2015.

Il progetto professionale è richie­sto nei casi previsti dall’art. 5 del D.M. 37/2008, mentre la Di.Co. deve esse­re rilasciata al termine dei lavori ogget­to della dichiarazione, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.

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