Canna fumaria di una stufa a pellet senza certificazioni

Condividi

certificazioni canna fumaria stufa a pellet«Mi è capitato di operare su una stufa a pellet da 11 kW, che il proprietario, nel lontano 2006, aveva provveduto personalmente a installare e manutenere – devo dire rispettando le previste modalità -.

La canna fumaria è stata murata quando il piano superiore, una mansarda, era ancora in costruzione ed esce a tetto, come prevede l’attuale normativa. Tengo a precisare che l’impianto è ubicato al quarto piano di un condominio. Nonostante ciò, nel 2006 non gli è stata rilasciata alcuna certificazione. Come posso intervenire per regolarizzare l’impianto?», chiede un lettore di GT.

Premesso che all’epoca dell’istallazione vigeva la norma UNI10683:2005 (Generatori di calore alimentati a legna o da altri biocombustibili solidi – Requisiti di installazione) e che la stessa parla di “installatore” come figura autorizzata all’installazione e alla manutenzione dei generatori di calore alimentati da combustibili solidi, figura definita dalla Legge 46/90 come soggetto abilitato e che in conformità all’articolo 7 della stessa legge, alla fine dei lavori rilascia la dichiarazione di conformità con i relativi allegati obbligatori, non comprendiamo le seguenti affermazioni:

  • rispettando le previste modalità”, ma il proprietario NON era un installatore;
  • non gli è stata rilasciata alcuna certificazione”, il proprietario non essendo un installatore abilitato non poteva rilasciare la dichiarazione di conformità e allegati obbligatori, ma soprattutto “chi doveva rilasciare la certificazione e per che parte dell’impianto”?

Ciò premesso, si precisa che la materia è trattata dalle norme UNI11859-1:2022 – UNI10389- 2:2022 e UNI10683:2022 a cui si rimanda per una lettura integrale. In esse viene prescritto che la revisione e manutenzione degli impianti a biomassa “in esercizio” devono essere eseguiti in base alla UNI10683:2022.

La Regione Lombardia, con D.D.U.O. n. 11237 del 28 luglio 2022 e contemporaneo “Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici civili, in attuazione della d.G.R. XI/3502 del 05.08.2020 e della d.G.R. XI/5360 del 11.10.2021”, nel capitolo Allegati 3 Modelli di Rapporto di controllo si compila il RAPPORTODICONTROLLO1B (gruppi termici a biomassa combustibile) che si allega.

Di seguito si riporta l’articolo 7 della Deliberazione N° XI/ 5360 del 2021 afferente alle “nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa – aggiornamento della DGR3965 del 31 luglio 2015”, contenente i documenti richiesti per questa tipologia di impianti:

Articolo 7 – Documenti dell’impianto

Tutti gli impianti termici devono essere dotati di:

a) libretto di impianto conforme al modello adottato con decreto regionale n. 8224 del 16.6.2021 e ss.mm.ii.;

b) libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dall’impresa che lo ha realizzato o incaricata della manutenzione dell’impianto;

c) libretto con le istruzioni per l’uso, la manutenzione e l’installazione del generatore e delle apparecchiature dell’impianto, fornito dai produttori, e che contiene la certificazione ambientale di cui al D.M. 186/2017, ove prevista;

d) autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, S.C.I.Aantincendio e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;

e) dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/90;

f) i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria, conformi ai modelli adottati con decreto regionale n. 8224 del 16.6.2021 e ss.mm. ii. secondo la tipologia di apparecchio;

g) targa dell’impianto a seguito della procedura di targatura di cui al precedente punto 6.

Nel libretto di installazione, uso e manutenzione dell’apparecchio deve essere indicato, a cura del produttore:

a) la classe di appartenenza, ove prevista dal D.M. 186/2017;

b) le eventuali ulteriori informazioni necessarie affinché siano rispettate le prestazioni emissive;

c) le corrette modalità di gestione del generatore;

d) il regime di funzionamento ottimale;

e) i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compresi i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui deve essere collegato il generatore.

Edicola web

  • Supplemento al n.3 - Marzo 2026 GT Speciale Fiera 2026
  • n.3 - Marzo 2026
  • n.2 - Febbraio 2026

Ti potrebbero interessare

Chiarimenti normativi CEI EN IEC 62305-2

Chiarimenti normativi

«Ho visionato la nuova edizione della Norma CEI EN IEC 62305-2, ma vorrei comprendere meglio secondo quali criteri un impianto potrebbe risultare non autoprotetto», chiede un lettore di Elettro.

caldaie

Appartamento con due caldaie

«Buongiorno, sono in procinto di acquistare il monolocale confinante con il mio appartamento allo scopo di aumentare i vani della mia attuale abitazione, per esigenze di spazio. Il monolocale e il mio appartamento sono naturalmente ora completamente divisi in termini di impiantistica (acqua, luce, e gas). Il mio obiettivo, se non altro dettato da un minor intervento di ristrutturazione, verterebbe nel tenere entrambe le caldaie rendendo autonome le due case, anche se dopo la ristrutturazione risulteranno in un’unica abitazione. I miei dubbi sono relativi ai contatori, alla documentazione e alla reale possibilità d’esecuzione in termini di legalità e conformità», chiede un lettore di GT.

dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità

«È realmente necessario rilasciare la dichiarazione di conformità anche per interventi di modesta entità? In molti casi il tempo richiesto per la compilazione della documentazione sembra superare quello impiegato per l’esecuzione del lavoro stesso…», chiede un lettore di Elettro.

Tubazione del gas: rifacimento e riutilizzo