Come è regolato l’accesso alla centrale termica?

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«Buongiorno, sono condomino in un fabbricato composto da 396 unità immobiliari. Il riscaldamento è centralizzato con una potenza installata di oltre 3.000 kW. La porta in ferro di accesso alla Centrale Termica è senza maniglia e chiave di chiusura, cioè si apre semplicemente tirandola. Mi chiedo se sia regolare che una Centrale Termica di tale potenza sia lasciata aperta e incustodita…», ci scrive un lettore di GT.

Esplicitamente non è scritto da nessuna parte che l’accesso alla Centrale Termica debba essere chiuso da una porta con una serratura o lucchetto e che la chiave debba essere posseduta solamente dal proprietario dell’impianto e dall’eventuale terzo responsabile.

Il D.M. 8 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi” prescrive solamente nell’Allegato 1 all’articolo 3.3.5 ACCESSO – 3.3.5.1 PORTE:

Le porte di locali e dei disimpegni devono:

  • essere apribili verso l’esterno, di altezza minima di 2 m. e larghezza minima di 0,6 m. Per impianti con portata termica complessiva inferiore a 116 kW il senso di apertura delle porte non è vincolato;
  • possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 60 o EI 30, per impianti di portata termica rispettivamente superiore o non a 116 kW. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada scoperta (pubblica o privata) o da intercapedine antincendi non è richiesto tale requisito, purché siano in materiale di classe 0 di reazione al fuoco italiana o di classe A1 di reazione al fuoco europea.

Il D.P.R. 16 Aprile 2013, n.74 stabilisce personali responsabilità, civili e penali, ai vari soggetti che operano sugli impianti. Come sotto riportato (art. 6, punto 1) il legislatore si premura inoltre di precisare quando è possibile delegare ad un terzo (Terzo Responsabile) l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico.

All’art. 7 si fa obbligo del collocamento all’esterno della Centrale Termica di una tabella con riportato alla lettera b) le generalità e il recapito del responsabile dell’impianto termico informazioni necessarie per evenienze in un locale non accessibile.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Art. 6

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo.

La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

Art. 7

Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l’amministratore espongono una tabella contenente:

  1. a) l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto;
  2. b) le generalità e il recapito del responsabile dell’impianto termico;
  3. c) il codice dell’impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera a).

In Regione Lombardia le stesse disposizioni di legge vengono riprese esattamente uguali anche nelle varie Delibere Regionali e nello specifico:

DELIBERAZIONE N° X / 3502 del 05/08/2020

AGGIORNAMENTO

5) Responsabilità del manutentore in caso di impianto pericoloso: il manutentore in caso di pericolo immediato, oltre a segnalare tempestivamente al Comune la pericolosità dell’impianto, provvede a renderne impossibile l’utilizzo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, in coerenza con il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.44968 del 26/10/2016.

DISPOSIZIONI

OOO) “Terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”: impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal Responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

DISPOSIZIONI

11 Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico

  1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al Responsabile dell’impianto, così come definito all’art. 4 comma 1 lettera fff), che può delegarle ad un terzo.

La delega al Terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.

In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico Terzo responsabile.

………….. omissis

Il Responsabile oppure, ove delegato, il Terzo responsabile rispondono del mancato rispetto della normativa vigente relativa all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell’ambiente e di efficienza energetica. L’atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo individua anche come destinatario delle sanzioni amministrative e come il soggetto tenuto al riconoscimento dei contributi previsti a favore delle autorità competenti, deve essere redatto in forma scritta.

Il Terzo responsabile assume ogni responsabilità di natura civile connessa alla gestione dell’impianto termico; grava invece sull’operatore che esegue le specifiche operazioni sull’impianto ogni responsabilità di natura penale legata alla non corretta esecuzione delle stesse.

Alla luce di quanto esposto, l’accesso alla Centrale Termica dovrà essere chiuso con chiavi in possesso solamente al Responsabile dell’impianto o eventualmente al Terzo Responsabile.

Per quanto riguarda il cartello, esso dovrà essere posto all’esterno della Centrale Termica con le caratteristiche riportate nell’art. 7 del D.P.R. 74 del 16 aprile 2013.

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