Dichiarazioni di conformità e completamento di impianti già esistenti

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«Avrei bisogno di un’informazione. Siamo subentrati in un cantiere dove l’idraulico che ha svolto i lavori sugli impianti idraulici e di riscaldamento non è più reperibile. Ci è stato chiesto di verificare che tutti gli impianti fossero a posto e di fare le varie prove di tenuta. Ovviamente vengono richieste le Dichiarazioni di Conformità.

Dato che noi non abbiamo di fatto installato gli impianti ma solo verificato che lo stato di fatto degli stessi fosse adeguato, non dovrei emettere io la Dichiarazione di Conformità. È possibile emettere un qualche altro tipo di documento che limiti la mia responsabilità a riguardo? Una dichiarazione di stato di fatto? Trattasi di lavoro recentissimo, concluso quest’anno.

Quindi anche la dichiarazione di rispondenza per legge non sarebbe applicabile, giusto? Noi abbiamo semplicemente terminato alcuni lavori che non erano finiti (tipo il montaggio di sanitari e radiatori su impianto esistente, e altre finiture di questo tipo)» chiede un lettore di GT.


Il quesito rivolto è regolamentato dal D.M. 37:2008. La mancanza della Dichiarazione di Conformità è eventualmente contestabile al committente e potrebbe essere sanzionata a norma art. 15.

Si prescrive Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario:

  1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3.
  2. All’art 7, Dichiarazione di conformità, si precisa, al comma 3: In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.

Come giustamente lei fa presente, al comma 6 si precisa che una eventuale Dichiarazione di Rispondenza può essere rilasciata solo per lavori eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

Nel completare successivamente le opere, ci si sarà accertati che tutto l’esistente è a norma e funzionale, diversamente eventuali opere verranno modificate. Terminato il nuovo e il modificato, il tutto verrà descritto nella Dichiarazione di Conformità risanando la situazione come previsto dal comma 3 art.7 garantendo ed assumendo ovviamente tutte le responsabilità e garanzie.

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