Prevenzione incendi e accesso al locale centrale termica

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accesso alla centrale termica
Immagine di freepik

«In un locale centrale termica, con installato un generatore di calore con potenzialità al focolare superiore a 35 kW, eseguita nel 2023, un condomino ha il diritto di servitù (transitare) per accedere a un deposito di esclusiva proprietà di 6 m2 con locale chiuso con porta Rei.

Può il condomino avere accesso alla centrale termica? In altri termini: è compatibile il passaggio in una centrale termica per accedere ad altro locale, o le condizioni di sicurezza precludono sempre e comunque l’accesso al locale degli impianti a gas?»

L’argomento, forse più legale che tecnico, è trattato dal Decreto 8 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosiche al punto 3.2 Apparecchi per la climatizzazione di edifici precisa al comma 3.2.1 Disposizioni generali: il locale deve essere ad uso esclusivo dell’impianto di produzione calore.

Nel Decreto non è prevista altra possibilità, quindi, la cosa non è a norma e l’eventuale Dichiarazione di Conformità rilasciata precedentemente non è valida. Il divieto è confermato anche dalle norme UNI.

La norma di pertinenza UNI 11528 Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – Progettazione, installazione e messa in servizio, per le caratteristiche costruttive del locale caldaia al punto 2, Riferimenti normativi, puntualizza che: Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore la “Regola tecnica di prevenzione incendi” pubblicata con il Decreto Ministeriale 8 novembre 2019 sopra riportato. Sempre la norma UNI al punto 6 caratteristiche dei locali rimanda nuovamente a quanto prescrive il D.M. 8 novembre 2019 senza altre puntualizzazioni.

Lo stesso divieto è deducibile dalle disposizioni nazionali o Regionali come la DGR 3965 del 2015 che, al punto 4 Definizioni, al comma fff Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico consideri rispondere una unica persona negli obblighi e nelle responsabilità connesse all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste.

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