Abbattimento barriere architettoniche – Deroga alle norme sulle distanze

barriere architettonicheCon la sentenza n. 4 del 2021, il TAR della regione Liguria si è espressa in merito a una vicenda avente ad oggetto l’impugnativa del diniego a costruire emessa dal comune Alfa. Difatti, Beta presentava al comune di competenza istanza di permesso a costruire di un ascensore esterno ad un edificio condominiale. Il comune negava tale permesso, in quanto l’ascensore non rispettava i limiti sulle distanze stabilite dalla normativa vigente. Inoltre, sosteneva che la sola presenza di due persone anziane nell’edificio non è sufficiente a derogare tale normativa, ma che la disabilità dei soggetti ivi presenti dovesse essere certificata.

Abbattimento delle barriere architettoniche: la sentenza del Tar

Il Tar, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Beta ha ritenuto come, in caso di realizzazione di opere volte all’abbattimento delle barriere architettoniche, si potesse derogare alla normativa sulle distanze. Ha infatti affermato nello specifico: “ai sensi dell’art. 79 del d.p.r. n. 380/2001 le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, fatto salvo l’obbligo di rispetto di tre metri dalle costruzioni su fondi limitrofi e dalle vedute ex artt. 873 e 907 c.c. nell’ipotesi in cui tra i dispositivi antibarriera e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio di proprietà o di uso comune”, e ancora:

la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (artt. 77 e ss. del d.p.r. n. 380/2001, nei quali è confluita la legge n. 13/1989) costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici. Di conseguenza, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’intervento deve essere consentito anche quando si tratti di persone anziane o che hanno una capacità motoria ridotta e, comunque, indipendentemente dall’effettiva utilizzazione dell’opera da parte di portatori di handicap”.

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