Ascensore, quando vige la presunzione di condominialità?

Nella generalità dei casi, l’ascensore è presente nell’edificio condominiale dalla sua costruzione; in questo più diffuso caso, fino a prova contraria, (ovvero qualora dal titolo non risulti diversamente) l’ascensore appartiene all’intero condominio quale parte comune, e quale manifestazione di una “presunzione di condominialità”.

Ascensore e presunzione di condominialità: la sentenza del Tribunale di Messina

Ai sensi dell’ art. 1117 c.c., l’ascensore è incluso tra le parti comuni dell’edificio poiché è destinato all’ utilizzo di tutti i condomini. La presunzione di condominialità è dunque fondata, quindi, sulla stessa relazione intercorrente tra la funzione specifica dell’ascensore e il suo utilizzo comune.

In questo senso, si è pronunciato con una recentissima sentenza il Tribunale di Messina con sentenza n. 613 del 24 marzo 2021. Nei fatti, il Tribunale ha statuito nel medesimo senso di una pregressa pronuncia del Tribunale Crotone, sent. 26 gennaio 2021 n.76, che a sua volta ha accolto il concetto di presunzione di condominilità già espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10850 dell’ 8 giugno 2020.

Inoltre, si ricorda che, al contrario, per quanto concerne l’ascensore installato successivamente alla costruzione del condominio, così come altre parti comuni e non costruite successivamente, non rientra nella presunzione di condominialità prevista dall’art. 1117 c.c., perché appartiene a quei soggetti che l’hanno predisposto, e non è detto che si tratti del condominio intero. Dovranno poi essere i condomini interessati a dimostrare eventualmente il carattere comune e condominiale dell’impianto.

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