Cappotto termico: è da considerarsi innovazione voluttuaria?

cappotto termicoCon la sentenza n. 10371 del 2021 la Corte di Cassazione ha chiarito se le opere di realizzazione del cappotto termico rientrassero o meno nella disciplina di cui all’art 1121 c.c., ossia se dovessero considerarsi innovazioni voluttuarie con tutte le conseguenze in tema di ripartizione delle spese.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha specificato che: “si intendono innovazioni voluttuarie, per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell’art. 1121 c.c., di sottrarsi alla relativa spesa, quelle nuove opere che incidono sull’entità sostanziale o sulla destinazione della cosa comune che sono tuttavia prive di oggettiva utilità, mentre sono innovazioni gravose quelle caratterizzate da una notevole onerosità rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e ciò sulla base di un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua.

In particolare, le innovazioni voluttuarie, consentite dal primo comma e vietate dal secondo comma dell’art. 1121 c.c., a seconda che consistano, o meno, in opere suscettibili di utilizzazione separata, sono quelle che, per la loro natura, estensione e modalità di realizzazione, esorbitino apprezzabilmente dai limiti della conservazione, del ripristino o del miglior godimento della cosa comune, per entrare nel campo del mero abbellimento e/o del superfluo.”

In applicazione di tale principio, considerando che i lavori di coibentazione permettono un notevole risparmio energetico che compensa l’investimento iniziale oltre che produrre un costo fiscalmente detraibile, non possono qualificarsi come innovazioni gravose e/o voluttuarie non trovando applicazione l’art 1121 c.c.

Precisa, inoltre, nella sentenza in esame, che la realizzazione del cappotto termico sulle superfici esterne dell’edificio condominiale, in quanto volta a migliorare l’efficienza energetica dello stesso, non può ritenersi suscettibile di utilizzazione separata, né è destinata a servire i condomini in misura diversa: di conseguenza le relative spese non possono essere ripartite in proporzione dell’uso o da porre a carico del solo gruppo dei condomini che ne trae utilità.

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