Condomino distaccato e consumi

condomino distaccato speseCon una recentissima pronuncia, il Tribunale di Roma (Sentenza n. 18733 del 30 novembre 2021) ha statuito che il condomino distaccato dall’impianto di riscaldamento centralizzato è tenuto a partecipare alle sole spese di manutenzione dell’impianto e di conservazione dello stesso.

Qualora già sostenute, il condominio deve restituire le somme ricevute dal condomino distaccato e non dovute. Questo assunto era già stato affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con una sentenza del 2011 in cui aveva stabilito la nullità della clausola del regolamento condominiale che vietava il distacco da parte del condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato e la nullità della relativa delibera.

Di conseguenza, il principio giuridico affermato sia dalla Cassazione che da ultimo dal Tribunale di Roma, afferma che il condominio è tenuto alla restituzione delle somme percepite indebitamente a titolo di oneri condominiali dal condomino distaccato, in quanto la normativa aggiornata ed attuale prevede che, in caso di distacco dall’impianto centralizzato effettivo ed accertato, le spese da sostenere in caso al singolo soggetto distaccato sono solo quelle relative alla manutenzione dell’impianto e non relative ai consumi dei quali, a seguito del distacco, non deve fare più correttamente parte.

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