Distacco dal riscaldamento centralizzato e “consumo involontario”

consumo involontarioIl Tribunale di Venezia, con una recente sentenza, ha ribadito che, in caso di distacco dal riscaldamento centralizzato, anche il distaccante è tenuto comunque al pagamento delle quote relative alla fisiologica dispersione di calore dall’impianto comune, il cosiddetto “consumo involontario”.

Riscaldamento centralizzato e “consumo involontario”: la sentenza del Tribunale di Venezia

Il Tribunale ha sottolineato che la rinuncia all’uso del servizio del riscaldamento comune non deve determinare un notevole squilibrio di funzionamento dell’impianto nel suo complesso, né tantomeno comportare un aggravio di spese per gli altri condòmini. Se vengono rispettati tali parametri, è pacifico il diritto del singolo condomino di distaccarsi dal riscaldamento centralizzato.

Il Giudice ha dunque richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale il condomino che provvede al distacco, è comunque tenuto al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

Di conseguenza, pertanto, il condomino che abbandona l’uso dell’impianto di riscaldamento centralizzato deve contribuire al consumo involontario, dal momento che una quota di tali consumi può essere verosimilmente addebitata in misura fissa (Tribunale di Venezia, con la Sentenza n. 1506 del 26 luglio 2021).

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