Distacco dal riscaldamento centralizzato e oneri

La giurisprudenza di merito riconferma l’orientamento ormai consolidato per il quale il condomino che si distacca dal riscaldamento condominiale deve comunque continuare a provvedere al pagamento di spese straordinarie e consumo involontario.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1118 del Codice civile, il condomino può distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, sempre se da tale distacco non derivino problemi di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.

Secondo costante giurisprudenza, tuttavia, il distacco non consente al condomino di sottrarsi completamente a spese e oneri inerenti all’impianto comune. In tal senso, anche una recentissima sentenza del Tribunale di Roma, che ha statuito che il condomino che si distacca dal riscaldamento condominiale debba continuare a pagare non solo la manutenzione straordinaria e le spese di conservazione ma anche il consumo involontario.

(Tribunale di Roma sentenza n. 14417 del 5 ottobre 2022).

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