Impianti fognari e dovere di custodia

Impianti fognariNel caso in esame, il Comune, in seguito ad alcune segnalazioni circa la presenza di infiltrazioni di acque nere provenienti dalla condotta fognaria ritenuta, dallo stesso, privata, ha ordinato ai condomini interessati il ripristino della fognatura.

Considerata la loro inerzia, il comune ha eseguito i lavori sugli impianti fognari ordinando ai medesimi il ristoro delle somme sostenute. Avverso tale ordinanza, i condomini interessati hanno proposto ricorso dinnanzi al Tar di competenza, il quale ha accolto il gravame.

Il comune ha impugnato la sentenza dinnanzi al Consiglio di stato, il quale confermava la sentenza emessa dal TAR ritenendo come l’ordinanza sia stata emessa in assenza di accertamenti istruttori volti a verificare il corretto punto di rottura della conduttura fognaria.

Pertanto, secondo il Consiglio di Stato è mancata un’esaustiva attività istruttoria volta ad accertare il punto di origine dei fenomeni infiltrativi degli impianti fognari, attività che risulta prodromica al fine di determinare la titolarità del bene su cui occorre intervenire e, conseguentemente, stabilire a chi spetta provvedere all’attività di ripristino del tratto fognario danneggiato.

Difatti è principio costante che: “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito”.

(Cons. stato n. 1085/2023).

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