Infortunio mortale e responsabilità del direttore dei lavori del cantiere

responsabilità direttore dei lavoriLa Corte di Cassazione ha statuito, con una recente sentenza del luglio 2022, che il direttore dei lavori di un cantiere è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni, anche se assente dal cantiere, dovendo sempre e in ogni caso occuparsi della vigilanza sulla costruzione delle opere edilizie e occuparsi delle cautele tecniche idonee ad evitare danni e/o crolli. (Cassazione Penale, Sez. 4, 22 luglio 2022, n. 29022).

Nel medesimo senso anche una precedente sentenza, sempre della Corte di Cassazione, in relazione ad un caso di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza che aveva affermato la responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che i lavori partissero senza la nomina di un responsabile della sicurezza e senza un documento di valutazione dei rischi, in zona soggetta a rischio di pericolo per la pubblica incolumità.(Corte di Cassazione Sez. 4, n. 46428 del 14/09/2018).

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