La responsabilità dell’appaltatore nell’area di lavoro del committente

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Gli obblighi e oneri dell’appaltatore permangono anche se i lavori si svolgono in un ambiente messo a disposizione dal committente, soprattutto se il rischio da prevenire riguarda gli specifici lavori commissionati, per il quali permane in toto la responsabilità dell’appaltatore.

La vicenda in questione origina dalla caduta, e al relativo infortunio, di un lavoratore dalla copertura di un capannone a seguito dello sfondamento di un lucernario in plexiglas.

La Corte di Cassazione, intervenendo su ricorso presentato dal datore di lavoro condannato nei due primi gradi di giudizio per reato ex art. 590, commi 1 e 2, cod. pen. per negligenza, imprudenza e imperizia, oltre che per la violazione delle previsioni antiinfortunistiche ex art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per aver omesso la valutazione del rischio relativo allo svolgimento dei lavori su capannoni e coperture e per non aver predisposto le opportune sicurezze quali ad esempio ponteggi.

Sul punto, sia i giudici di merito nei primi gradi di giudizio, che la Corte di Cassazione, hanno considerato sussistente la duplice violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di valutazione del rischio e dell’obbligo di vigilanza, affermando che tali obblighi: “non vengono meno per il semplice fatto che le lavorazioni si svolgano in ambiente messo a disposizione dal committente, qualora il rischio da prevenire inerisca non tanto alla conformazione dell’ambiente di lavoro quanto piuttosto alla specifica lavorazione commissionata all’appaltatore.

Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 48654 del 2022.

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