Per far valere la garanzia, la denuncia dei vizi non può essere generica

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Die Entscheidung

 

La denuncia del committente che vuol far valere la sua garanzia prevista per legge, in materia di “difformità e vizi dell’opera”, non può limitarsi ad una generica contestazione ma deve almeno contenere una descrizione generica dei difetti riscontrati. È quanto emerso dalla sentenza n. 25433 del 12 novembre 2013 che ha chiarito la questione in tema di appalto privato. Inoltre,a fronte della genericità delle contestazioni, sono state ritenute tardive le precisazioni fornite soltanto a giudizio inoltrato, con conseguente decadenza dalla pretesa garanzia. Ricordiamo che l’art. 1667 del codice civile stabilisce che l’appaltatore è tenuto alla garanzia in caso di difformità e vizi dell’opera. Essa non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore. Il committente, a pena di decadenza, deve denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è invece necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. Infine, la garanzia si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera.

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