Legittimità della presa dell’acqua, i limiti previsti dalla legge

presa dell'acquaNel caso in esame, un condomino citava in giudizio il proprietario di un’unità abitativa del medesimo condominio affinché venisse dichiarata l’illegittimità dell’allaccio della presa d’acqua della sua abitazione, e il relativo contatore, alla colonna condominiale.

Il Giudice di primo grado accolse il ricorso, mentre, impugnata la sentenza, la Corte d’Appello di competenza, riformava la sentenza di primo grado accogliendo l’appello.

Allaccio alla colonna idrica condominiale e legittimità della presa dell’acqua: la sentenza

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha rilevato in primo luogo che la vertenza riguardava la possibilità del proprietario della porzione condominiale di allacciarsi alla colonna idrica dello stabile condominiale, ha affermato che: “al singolo condomino è consentita l’esecuzione di un’opera implicante un maggiore suo godimento della cosa comune soltanto se la realizzazione di essa non impedisca, e nella specie è evidentemente da escludere che impedimento vi sia, agli altri condomini il compimento di opere, già previste o ragionevolmente prevedibili, in base alla destinazione attuale della cosa comune ed alle prospettive offerte dalla sua natura, le quali permettano ai medesimi lo stesso od altro miglior uso di tale cosa, a vantaggio delle loro proprietà esclusive (…).

Ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., è consentita al condomino la più ampia utilizzazione di un bene comune, ai fini della sistemazione di impianti diretti a soddisfare le esigenze di servizi indispensabili (nella specie allora delibata da questa Corte si trattava del servizio del gas) per il godimento di un proprio appartamento, purché sia rispettata [così come è da reputare nella specie] la proprietà esclusiva degli altri condomini e non sia violata la rispettiva sfera di facoltà e di diritti” (Cass. Civ. Ord. n. 3890/2022).

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