Quando opera la polizza decennale postuma?

Con la recente ordinanza n. 4745 del 23 febbraio 2025, la Corte di cassazione ha specificato l’ambito di applicazione della polizza decennale postuma affermando il principio secondo cui:

La polizza prevista dall’art. 4 del d. lgs 122/05 è un’assicurazione a favore del terzo ex art. 1891 c.c. e multirischio, la quale deve coprire obbligatoriamente: a) i danni all’immobile; b) la responsabilità del proprietario per i danni a terzi causati da vizi costruttivi dell’immobile. Essa, pertanto, non copre la responsabilità civile del costruttore-venditore, a meno che tale garanzia non sia stata volontariamente ed espressamente pattuita”.

Come chiarito dal giudice di legittimità, la polizza decennale postuma, prevista dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ha lo scopo di proteggere l’acquirente dai rischi di rovina o gravi difetti dell’immobile.

La polizza copre i danni materiali e diretti all’immobile, non le conseguenze economiche derivanti dalla responsabilità civile del costruttore; di conseguenza non rientra nell’oggetto della polizza la responsabilità civile del costruttore per i danni conseguenti a vizi o difetti di costruzione.

Pertanto, se l’acquirente subisce danni a causa di un vizio di costruzione, dovrà rivalersi sul costruttore tramite le normali azioni di responsabilità civile, e non tramite la polizza decennale postuma. La polizza, invece, interviene direttamente per riparare i danni materiali all’immobile, indipendentemente dalla colpa del costruttore.

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